Contributi ricostruzione Carriera Precari Scuola, la Corte Costituzionale si pronuncia con la Sentenza n. 248 del 27/12/2018.
La Corte ritiene infondate le questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 10 comma 4 ter del d.lgs. n. 368/2001 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), e dell’art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sollevate nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal tribunale ordinario di Foggia in funzione di giudice del lavoro.
La questione di legittimità è stata sollevata nella parte in cui le suddette norme non consentirebbero la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per il personale sanitario, qualora i contratti a termine superino i trentasei mesi di servizio anche non continuativo con mansioni equivalenti presso la stessa azienda sanitaria, per asserita violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in quanto impedirebbero ogni forma di tutela sanzionatoria rispetto all’abusiva reiterazione dei contratti medesimi, in modo analogo a quanto previsto dalla disciplina del settore della scuola, fatta oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con la sentenza di questa Corte n. 187 del 2016.
I giudici, dopo un lungo, attento e puntiglioso esame delle norme europee (in particolare della direttiva 1999/70/CE), delle sentenze emanate dalla Commissione sull’argomento, delle conseguenti sentenze dei giudici italiani e della normativa italiana, dichiarano ancora una volta non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.
Conclude la Corte:
“Difatti, se da una parte, non può che confermarsi l’impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato − secondo la pacifica giurisprudenza euronitaria e nazionale −, dall’altra sussiste una misura sanzionatoria adeguata, costituita dal risarcimento del danno nei termini precisati dalla Corte di Cassazione”.
Il sunto della Sentenza è il seguente: quando si tratta di prevedere delle misure a sostegno dei lavoratori precari, che nel privato possono comportare la conversione del contratto a tempo indeterminato, nel pubblico, ciò non si può.