In alcuni casi la legge riconosce l’accredito di contributi nella posizione assicurativa a seguito dell’esercizio della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione.
La facoltà è riconosciuta prevalentemente per queste situazioni: periodi di lavoro non coperti da contribuzione, lavoro all’estero, corsi di laurea, congedo parentale, periodi caratterizzati dalla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro, periodi di non lavoro tra un rapporto e l’altro, periodi di formazione o tirocinio, periodi di servizio civile.
I contributi da riscatto sono utili sia ai fini della misura della pensione sia per il raggiungimento del diritto (anche della pensione anticipata).
Ad esempio un lavoratore con 38 anni di contributi e 62 anni di età può riscattare cinque anni di laurea raggiungendo così l’anzianità contributiva necessaria per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi) a prescindere dall’età anagrafica. Anticipando così l’uscita di molti anni rispetto a quanto avverrebbe senza il riscatto.
Il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento corrispondente agli oneri che l’Inps si assume con il riconoscimento dei periodi riscattati.
Nel valutare la convenienza occorre, quindi, verificare prima di tutto se l’operazione consente di guadagnare anzianità contributiva utile per anticipare la pensione.
In secondo luogo occorre considerare l’incremento della pensione, sia perché aumenta la base pensionabile, gli anni di anzianità e i montanti contributivi sia perché il riscatto di periodi ante 1996 potrebbe far ragguagliare il requisito di 18 anni di contributi antecedente a tale periodo, ampliando così la quota retributiva della pensione.
Ad esempio un lavoratore con 16 anni di contributi al 1995, quindi nel sistema misto, che riscatta quattro anni di laurea prima dell’inizio dell’attività lavorativa, otterrà con il riscatto l’applicazione del sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011.
Fiscalità
Tutti i contributi da versare come onere riscatto sono deducibili fiscalmente dal reddito del contribuente. Nel caso in cui il richiedente non abbia un reddito personale, come nell’ipotesi di giovani inoccupati, il contributo può essere detratto nella misura del 19% dell’onere stesso dai soggetti nei confronti dei quali l’interessato risulti fiscalmente a carico. Di regola è questa l’ipotesi del genitore che paga l’onere del riscatto della laurea del figlio inoccupato privo di redditi personali.
Carriere frammentate
Al momento dell’esercizio dell’operazione occorre anche tener conto di una particolarità. Se l’assicurato ha una carriera frammentata, composta cioè da contribuzioni in diverse gestioni previdenziali questi può scegliere presso quale gestione esercitare il riscatto. Con risvolti differenti in materia di onere economico dato che ciascuna gestione utilizzerà, per stimare l’onere dell’operazione, le retribuzioni e le regole di calcolo proprie di ciascun ordinamento.
Ad esempio se l’assicurato è iscritto sia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavori dei lavoratori dipendenti sia ad una gestione speciale dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani o coltivatori diretti) può riscattare il periodo in una di queste ultime gestioni abbattendo il contributo economico da versare per l’operazione; di regola, infatti, il reddito da lavoro autonomo su cui si calcola l’onere del riscatto in queste gestioni risulta inferiore alle retribuzioni presenti nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti e l’assicurato potrà così ottenere la copertura contributiva ad un costo inferiore.
Certo il beneficio sulla misura della pensione sarà più basso (meno si paga minore sarà l’incremento della pensione) ma se l’operazione è prevalentemente volta ad acquisire anzianità contributiva per uscire con la pensione anticipata oppure a guadagnare contribuzione ante 1996 per aumentare la quota retributiva l’escamotage può essere utile.