Nel caso in cui non vengano chiariti gli orari del contratto part-time, può scattare il risarcimento danni, a favore del dipendente.


Come sappiamo, il contratto part-time è disciplinato dal decreto legge n°81 del 2015.

In particolare, nell’articolo 5, si spiega che è obbligatorio indicare sia la durata della prestazione lavorativa e sia l’orario di lavoro, con riferimento ai giorni, alle settimane, ai mesi e agli anni.

Ed è proprio su questo tema che si è pronunciata la Cassazione, con una recente ordinanza.
Se l’orario di lavoro non viene indicato chiaramente, allora scatta il risarcimento per il dipendente.

Ecco nel dettaglio.

Risarcimento danni se non s’indicano gli orari del contratto part-time: l’ordinanza della Cassazione

L’orario di un contratto di lavoro part-time può essere

  • Verticale: quando il lavoratore svolge 8 ore lavorative al giorno, ma solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
  • Orizzontale: quando il lavoratore svolge l’attività lavorativa per tutta la settimana, ma per un orario ridotto (solitamente 4 o 5 ore giornaliere);
  • Mista: quando c’è la combinazione delle due modalità precedenti.

La modulazione dell’orario può essere modificata solo ed esclusivamente tramite apposite clausole nel contratto.
Il tema della distribuzione delle ore di lavoro ha creato non poche controversie in passato, ma l’ordinanza della Cassazione mette un po’ d’ordine sul tema.

Il protagonista dell’ordinanza n°11333, è un lavoratore assunto con contratto part-time verticale, che ha chiesto un risarcimento danni al proprio datore di lavoro per non aver chiarito, nel contratto, la collocazione della prestazione lavorativa.

Nel contratto, infatti, non venivano indicati i dettagli dei turni lavorativi.

La Corte d’Appello ha ritenuto fondate le ragioni del lavoratore di richiedere il risarcimento del danno subito e ha fissato un risarcimento pari al 5% della retribuzione incassata dal lavoratore.

La Cassazione ha ribadito la linea di posizione presa dalla Corte d’Appello, perché, secondo la legge, i turni di lavoro non possono essere indicati in via successiva alla firma del contratto.
Indicare preventivamente i turni di lavoro permette al dipendente di organizzare l’orario rimanente per altre occupazioni o impegni personali.

Conclusioni

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, nei contratti part-time verticali organizzati su turni, bisogna specificare la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario di lavoro, rispetto al giorno, la settimana, il mese e l’anno.

Non è sufficiente, infatti, indicare i turni con una comunicazione annuale o programmata, ma deve essere presente nel contratto di lavoro stipulato.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it