Il contratto part-time prevede lo svolgimento da parte del dipendente di un orario di lavoro ridotto rispetto a quanto previsto dal lavoro a tempo pieno. Ecco qui un breve descrizione del contratto part-time.
I lavoratori part-time hanno diritto alle stesse tutele e diritti previsti per i colleghi full-time. Stessa protezione dunque in materia di stipendio, congedo, ferie e permessi, in proporzione all’orario di lavoro svolto.
Esistono tre tipologie di lavoro part-time:
- Orizzontale;
- Verticale;
- Misto;
Le tipologie differiscono l’una dall’altra con regole e differenze specifiche. Di seguito una breve descrizione delle tre tipologia di contratto part-time.
Di cosa stiamo parlando
Il contratto part-time si differenzia dal full-time perché prevede un orario di lavoro ridotto rispetto alle classiche 40 ore settimanali, infatti, se l’orario di lavoro non è uguale alle suddette ore, il contratto è da definirsi part-time.
Questo tipo di contratto può essere applicato a qualsiasi tipo di CCNL. Che sia commercio, metalmeccanici, turismo, servizi, non sussistono differenze. Può essere a tempo determinato e indeterminato. Inoltre, può prevedere delle specifiche clausole utili al datore di lavoro:
- Flessibili: la possibilità di spostare le ore e i giorni lavorativi in base alle esigenze aziendali.
- Elastiche: la possibilità di aumentare il numero delle ore lavorative inizialmente previste in base alle esigenze aziendali.
Le leggi in questione sono contenute nel Jobs Act (D.Lgs 81/2015).
Il part-time verticale
Il contratto part-time si definisce verticale quando il dipendente:
- Ha un monte ore giornaliero uguale ad un lavoratore full-time.
- Ha un numero di giorni lavorativi inferiori rispetto a quelli del collega full time. I giorni sono stabiliti nell’accordo iniziale. Può essere quindi chiesto al dipendente di lavorare solo alcune settimane o per specifici giorni del mese.
Il part-time orizzontale
Il contratto part-time è orizzontale quando la riduzione dell’orario di lavoro è riferita al normale orario giornaliero. Sono di questo tipo tutti quei contratti di lavoro nei quali lo svolgimento dell’attività lavorativa è prevista per l’intera settimana, come un contratto full-time, ma l’orario di lavoro è ridotto, in media a 4 o 5 ore giornaliere.
Il part-time misto
Il contratto part-time misto si definisce tale quando vengono mescolate entrambe le forme di part-time precedentemente descritte. Ad esempio, in alcuni periodi dell’anno l’orario di lavoro comprende tutti i giorni ma solo dalle 14 alle 18, mentre nei mesi restanti 8 ore al giorno ma solo dal martedì al venerdì.
Durata del contratto
L’orario di lavoro minimo previsto dal part-time è generalmente pari a 16 ore settimanali e, anche in questo caso, è il CCNL a stabilire quali sono le regole previste in ciascuno specifico settore lavorativo. Ad ogni modo, i contratti part time più diffusi nelle aziende sono quelli che prevedono 20 o 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.
Il contratto di assunzione part time può prevedere la modifica dell’orario di lavoro o persino l’aumento delle ore lavorative, per esigenze aziendali, tramite le cosiddette clausole elastiche e flessibili.
Se il CCNL di riferimento non prevede alcuna disciplina, esse devono:
- Essere pattuite per iscritto, davanti alle commissioni di certificazione;
- Prevedere specificatamente le modalità e le condizioni con le quali l’azienda può modificare/aumentare l’orario di lavoro, nonché la misura massima dell’aumento (che non può superare il 25% del part time pattuito);
- Prevedere un preavviso di comunicazione al dipendente di almeno due giorni lavorativi.
In assenza di questi requisiti, le clausole sono nulle, e in tal senso qualsiasi modifica dell’orario di lavoro comporta un aumento della busta paga pari al 15 %.
Diritti del lavoratore
Il lavoratore con contratto part-time ha gli stessi identici diritti di un lavoratore a tempo pieno, per quanto concerne il trattamento economico e normativo. Pertanto, tale lavoratore può avvalersi dei seguenti diritti:
- Avere la stessa retribuzione oraria del lavoratore full-time;
- Avere lo stesso trattamento normativo per ferie, maternità, malattia, infortunio, ecc.;
- Ottenere l’indennità di maternità e di malattia;
- Avere l’assegno per il nucleo familiare.
Tutti i trattamenti sopracitati verranno erogati in proporzione al numero di ore lavorate all’interno della settimana.
Più contratti e limiti di lavoro
Per un lavoratore part-time è possibile cumulare più contratti di lavoro, ognuno con differenti datori di lavoro. Tutto nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 66/2003, ossia fino a un massimo totale di 48 ore a settimana.
Se un soggetto ha due lavori part time e perde involontariamente uno dei due lavori, ha diritto alla NASPI, ma solo se il reddito complessivo percepito è inferiore al limite INPS.
Il lavoratore deve inoltre attenzionare alcuni suoi diritti, quali:
- Diritto al riposo settimanale, cioè il diritto ad avere un giorno la settimana esente da ore lavorative;
- Diritto al riposo giornaliero, in quanto sono consentite un massimo di 11 ore consecutive di lavoro ogni 24 ore.
Il dipendente è perciò tenuto a comunicare al datore di lavoro l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività.
Un’ulteriore limite che deve essere considerato è quello legato all’orario massimo di lavoro settimanale che per legge è pari a 48 ore settimanali. Queste ore comprendono sia il lavoro ordinario sia quello straordinario. Anche qui i CCNL hanno la possibilità sia di stabilire il periodo di riferimento sia la possibilità di intervenire sul limite orario massimo.
Compenso e mensilità
La retribuzione lorda minima è prevista nello specifico CCNL di riferimento. Lo stipendio previsto in busta paga quindi, non può essere inferiore a quello stabilito dal CCNL di riferimento. Come detto poc’anzi, lo stipendio di un part-time gode degli stessi diritti di chi lavora full-time.
Il lavoratore part-time ha diritto anche alla tredicesima e alla quattordicesima, se queste mensilità sono previste nel CCNL di riferimento. Se il CCNL non li prevede, il contratto di assunzione può comunque prevederla, a discrezione del datore di lavoro.
Ferie
Il dipendente part-time ha diritto agli stessi giorni di congedo, ferie e permessi del lavoratore con contratto full-time. E’ bene sottolineare in questo caso che ci sono differenze tra le tre tipologie di contratto:
- Nel part-time orizzontale, il lavoratore matura gli stessi giorni di ferie dei dipendenti full-time, con un rateo di 2,166 giorni al mese;
- Nel part-time verticale o misto, invece, i giorni di ferie sono calcolati in proporzione all’orario di lavoro svolto; inoltre soltanto se si lavora per almeno 15 giorni si maturerà un rateo di ferie.
Trasformazione del contratto
Esistono dei casi particolari in cui il lavoratore può ottenere la trasformazione del contratto. Nel caso la trasformazione sia da full-time a part-time, le casistiche sono le seguenti:
- In presenza di figlio convivente di età non superiore a 13 anni;
- In caso di figlio convivente, di qualsiasi età e portatore di handicap;
- Per assistere un familiare invalido al 100%;
- In caso di malattia oncologica propria, del coniuge, del genitore o figlio.
Quando invece la trasformazione è da part-time a full-time, occorre stipulare un nuovo contratto. Se però il contratto era originariamente già full-time, allora non c’è bisogno di un nuovo accordo, in quanto il lavoratore ha diritto alla riespansione del contratto originario.
Disoccupazione
L’indennità di disoccupazione, che il Jobs Act ha chiamato NASPI, è corrisposta anche ai lavoratori part-time. Ne hanno diritto tutti quei lavoratori che maturano i seguenti requisiti:
- Perdita involontaria del lavoro;
- Aver maturato almeno tredici settimane di contributi INPS nei quattro anni precedenti;
- Aver maturato almeno 30 giornate di lavoro effettivo nell’ultimo anno.
La NASPI viene pagata ogni mese dall’INPS, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contributi INPS versati negli ultimi quattro anni. L’importo corrisponde quindi al 75% dello stipendio percepito.
Agevolazioni
Al dipendente part-time spetta l’ANF (l’assegno per il nucleo familiare) a importo intero se lavora almeno 24 ore a settimana. Queste 24 ore possono essere calcolate anche sommando più rapporti di lavoro part-time. Se non viene soddisfatto tale requisito, spettano tanti assegni quotidiani quanti sono i giorni di lavoro effettivi.
Qualsiasi sia il caso specifico del lavoratore, egli ha diritto a un massimo di 6 assegni quotidiani a settimana e 26 assegni quotidiani al mese.
Maternità
Le lavoratrici part-time, che sia orizzontale, verticale o misto, hanno diritto alle stesse prestazioni delle lavoratrici full time, quali:
- Congedo di maternità;
- Congedo parentale;
- Allattamento.
Da ricordare è che l’indennità di maternità è pari all’80% della busta paga durante l’astensione obbligatoria, 30% durante il congedo facoltativo.