contratto-enti-locali-straordinari-aumentiL’Aran, nel parere numero 12787/2018, afferma che nel Contratto Enti Locali sugli straordinari gli aumenti non avranno effetto. Ecco i dettagli.


La nuova disciplina contrattuale in materia di finanziamento delle posizioni organizzative non consente quella possibilità di eventuale utilizzo dei risparmi delle risorse destinate al finanziamento della posizione e di risultato per l’incremento  delle risorse  variabili  del fondo per la contrattazione integrativa Funzioni Locali.

 

Le risorse

 

Infatti,  le  risorse finalizzate alla  erogazione  della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono poste a carico dei bilanci degli enti. A tal fine, gli enti, a decorrere dal 2018, in sede di consolidamento delle risorse decentrate stabili di cui all’art 67, comma I , del medesimo CCNL del 21.5.2018 per la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa, decurtano  le  stesse dell’ammontare che, prima del nuovo CCNL, gli  stessi hanno  destinato  al  finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

 

Pertanto, le risorse di cui sì tratta, una volta uscite dal fondo ed entrate negli stanziamenti di bilancio, non possono più ritornarvi anche nell’ipotesi in cui. per qualsiasi motivo, non siano state integralmente utilizzate nel corso dell’anno per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa.

 

Un caso diverso è quello in cui venga deciso una permanente riduzione dello stanziamento dedicato alla retribuzione di posizione e di risultato delle PO. In questa ipotesi e solo in questo, trova  applicazione l’art.15, comma 7, del CCNL del 21.5.2018, secondo il quale, gli enti, previo confronto con i soggetti sindacali ai sensi dell’att. 5, comma 3, lett. g), del medesimo CCNL, possono incrementare in misura corrispondente e, comunque, entro i limiti di legge, le risorse del Fondo di cui all ‘art. 67, utilizzando, a tal fine, gli strumenti previsti per l’incremento di parte stabile (art. 67, comma 2) e/o quelli previsti per l’incremento di parte variabile (art. 67, comma 3).

 

L’Aran chiude ogni porta, ricordando che nessuna norma ha modificato le regole relative al fondo del lavoro straordinario e pertanto non vi è alcuno spazio per analisi interpretative diverse.

 

Per un dipendente inquadrato in posizione economica C1-C2 il costo di un’ora di straordinario diurna corrispondeva nell’anno 1999 a circa 10,25 euro mentre l’importo da inserire in busta paga dal 1° aprile 2018 avrà un valore di 13,86 euro. Se quindi il budget complessivo per il lavoro straordinario è rimasto bloccato fin dal 1999, gli enti avranno a disposizione un minor numero di ore autorizzabili a seguito del maggior costo contrattuale.