In una serie di pareri l’ARAN fornisce dettagliate informazioni su tutte le novità relative alle progressioni economiche orizzontali a seguito dell’approvazione del nuovo Contratto degli Enti Locali.
Il nuovo CCNL Enti Locali si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale.
Si ricorda che il rinnovo riguarda circa 430mila dipendenti di Regioni, Province, Comuni. Ricordiamo che il nuovo contratto ha vigenza per le annualità 2019-2021, seppur rinnovato nel 2022.
Contratto Enti Locali: le novità sulle progressioni economiche orizzontali
L’Aran, con i recenti pareri CFL182a, CFL183, CFL184, CFL185, CFL186, ha così fornito chiarimenti in merito alle nuove progressioni economiche orizzontali introdotte dal Contratto delle Funzioni Locali da poco rinnovato.
Si tratta, come di consueto, di orientamenti applicativi che rispondono in maniera dettagliata a quesiti posti all’ARAN – Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni.
CFL182a
Al fine di identificare puntualmente i soggetti che possono beneficiare del differenziale maggiorato previsto dall’art. 96 del CCNL 16.11.2022, che cosa si intende per funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito?
Il differenziale stipendiale maggiorato di cui all’art.96 del CCNL 16/11/22 spetta al personale della Polizia locale inquadrato nell’area degli Istruttori “che risulti titolare di funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito, … attribuite con atti formali secondo i rispettivi ordinamenti”.
Il riferimento agli ordinamenti degli Enti ed all’attribuzione con atti formali sulla base degli ordinamenti stessi, consente di dare corretta interpretazione alla locuzione “connesse al maggior grado rivestito”, con essa dovendosi intendere che il grado cui accede il diritto alla percezione dell’emolumento in parola sia solo quello più elevato secondo la catena gerarchica prevista nell’ordinamento del singolo Ente.
CFL183
All’art. 14, comma 3, del nuovo CCNL siglato il 16.11.22 dedicato alle progressioni economiche prevede espressamente che la progressione “… è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2 lett. b).”. Si chiede se alla luce della nuova formulazione letterale della disciplina dell’istituto, tale decorrenza (1° gennaio) sia da ritenersi fissa.
Si conferma che, nella nuova disciplina di cui all’art. 14, comma 3, del CCNL 16.11. 2022, a differenza di quanto previsto all’art. 16 comma 7 del CCNL 21.05.2018, la decorrenza di attribuzione della progressione economica non può che essere il 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del CCI. Gli enti devono pertanto avere la necessaria copertura finanziaria dell’anno di competenza di risorse stabili del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del nuovo CCNL.
CFL184
L’art. 14, comma 2, lett. a) del nuovo CCNL siglato il 16.11.22, dedicato alle progressioni economiche prevede espressamente che “possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica.” Ai fini della verifica del predetto requisito si deve tenere conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate anche nel sistema di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018?
Si conferma che la nuova disciplina di cui all’art. 14 del CCNL 16.11.2022 va in continuità con quella di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018, pertanto ai fini della verifica del requisito di ammissione espresso nel comma 2 lett. a) dell’art. 14 del nuovo CCNL si deve tenere conto anche delle progressioni economiche effettuate in virtù del CCNL previgente.
CFL185
Il discrimine temporale per la salvaguardia delle procedure di progressioni economiche disciplinate da un CCI già sottoscritto è da individuare nell’entrata in vigore del nuovo CCNL o nell’entrata in vigore del nuovo Ordinamento professionale? E se si trattasse di un CCI sottoscritto dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL, ma prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, è possibile dare corso comunque alle procedure?
L’art. 13, comma 4, recita testualmente: “Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina”. Pertanto, le progressioni economiche disciplinate da un contratto integrativo sottoscritto dopo il 16 novembre 2022 (data di sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL), ma prima del 1° aprile 2023 (data di applicazione del nuovo ordinamento professionale), vanno effettuate sulla base del previgente ordinamento professionale.
CFL186
Il numero dei differenziali stipendiali indicati nella Tabella A) in calce al nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, si intende pari al numero massimo di volte in cui quel dipendente può essere beneficiario di una progressione orizzontale?
Il numero massimo di differenziali indicato nella citata tabella A va inteso come numero massimo di progressioni economiche acquisibili dal dipendenti durante tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nell’area, anche a seguito di mobilità ad altro ente o amministrazione.
Il testo del contratto
Qui di seguito trovate il testo completo del contratto sottoscritto definitivamente.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
queste progressioni sono una falsa sono fatte x essere date sempre agli stessi. Avete inventato il c6 ma è possibile dare una progressione ad uno che poi va in pensione togliendo ad un altro facoltà di prenderla? Per non parlare dei voti 85, 95 ,100 . Ma cosa significa. Se al dirigente gli sei antipatico ti condanna x 3 anni e non ti fa prendere la progressione e si parla di merito. Già i salari sono bassi e, allora i criteri sono sbagliati occorre considera isee, sei hai figli adolescenti , il numero 8 figli. È normale che prende la… Leggi il resto »
Le nozze con i fichi secchi ! Notoriamente non vengono bene. Negli anni 90 all’università ci insegnavano che al <<pubblico dipendente>> poco si chiede e poco si dà. A distanza di 35 anni osservo, dall’interno del sistema, che i burosauri proseguono, imperterriti a caricare di oneri i dipendenti pubblici continuando a sottopagarli. Poi, improvvisamente, cadono dalle nuvole. Non trovano più medici disposti a lavorare nei reparti ospedalieri alle loro condizioni, vedendosi costretti a sganciare cifre esorbitanti per pagare esterni. Negli enti locali per 10 anni hanno bloccato il turnover. Adesso che non è rimasto nessuno, i concorsi vanno deserti e… Leggi il resto »