contratto-enti-locali-indennita-condizioni-di-lavoroIn una recente risposta ad un parere da parte dell’ARAN troviamo alcuni chiarimenti sull’indennità condizioni di lavoro dopo l’approvazione del nuovo Contratto degli Enti Locali.


Nello specifico la risposta a quesito dell’ARAN ha l’obiettivo di fare luce sul regime di cumulatività dell’indennità “Condizioni di lavoro” alla luce di quanto previsto all’art. 100 del nuovo CCNL degli Enti Locali, sezione indennità di “Servizio Esterno“.

La voce indennitaria, denominata “Indennità condizioni di lavoro”, può essere riconosciuta nell’ambito di un importo massimo di € 10 giornalieri e vale a remunerare, complessivamente, l’effettivo svolgimento di attività disagiate o rischiose in quanto pericolose o dannose per la salute o implicanti il maneggio di valori.

Contratto Enti Locali: indennità “condizioni di lavoro”

Qui di seguito trovate il testo del quesito sottoposto all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni:

La specifica indennità di “Condizioni lavoro” di cui all’art. 70 bis del CCNL 21.05.2018 che non è stata disapplicata per effetto del nuovo CCNL del 16.11.2022, con quale altra indennità è cumulabile sulla base del nuovo quadro contrattuale? In particolare è ancora incompatibile con l’indennità di “Servizio Esterno” di cui all’art. 100 del nuovo CCNL?

Questa è la risposta fornita dall’ARAN tramite il parere CFL172:

Si conferma che la disciplina dell’indennità di “Condizioni lavoro” di cui all’art. 70 bis del CCNL 21.05.2018 non è stata disapplicata per effetto del nuovo CCNL del 16.11.2022. Il nuovo CCNL con l’art. 84 bis è intervenuto soltanto nel rideterminare il valore massimo di detta indennità, portato ad € 15,00. Per quanto riguarda il regime di cumulabilità della stessa con altre fattispecie indennitarie, rimane frema la disciplina contenuta all’art. 70 bis sopra richiamato, ma con la precisazione che nella nuova disciplina dell’indennità di servizio esterno, di cui all’art. 100 del CCNL 16.11.2022 è stata esplicitamente espunta l’incumulabilità con l’indennità di condizioni lavoro. Rimane comunque fermo il principio per cui uno stesso disagio non può essere indennizzato con due o più causali diverse.

Il testo completo del parere ARAN

Potete scaricare e consultare qui di seguito il testo del parere.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it