Il nuovo contratto enti locali interviene sulla classificazione del personale: cosa cambia nello specifico? Ecco alcuni chiarimenti.
Il nuovo contratto enti locali interviene sulla classificazione del personale. Il nuovo contratto per le funzioni locali, firmato lo scorso 21 maggio con efficacia dal giorno successivo, interviene con due distinte norme (articolo 12 e 64) sul sistema di classificazione professionale del personale.
Articolo 12 – Classificazione personale
Il sistema di classificazione del personale resta articolato in quattro categorie, denominate rispettivamente A, B, C e D. Nelle categorie è previsto un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria. Salvo che per i profili della categoria B di cui all’art. 3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999, come sostituito dal comma 3 del presente CCNL, e di cui all’allegato A, paragrafo “categoria B”, ultimo periodo, del medesimo CCNL, che resta pertanto confermato.
Al personale che, alla data di entrata in vigore del presente CCNL, è inquadrato in profili della categoria D, per i quali, ai sensi della previgente formulazione dell’art.3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999 e dell’Allegato A al medesimo contratto, l’accesso dall’esterno avveniva nella posizione economica D3 sono conservati il profilo posseduto e la posizione economica acquisita nell’ambito della categoria.
Relativamente al personale inquadrato nei profili D, l’ammontare delle risorse stabili destinate a finanziare la progressione economica continua ad essere quantificato sulla base del differenziale tra la posizione economica già posseduta o da attribuire e quella iniziale di accesso per gli stessi precedentemente prevista in D3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, a qualunque titolo, del suddetto personale, solo tale ammontare rientra tra le risorse stabili disponibili per il finanziamento dei vari istituti del trattamento economico del personale.
Articolo 12 – Posizioni Economiche e passaggio di categoria
Al personale assunto viene attribuito il trattamento tabellare corrispondente alla posizione economica iniziale prevista per la categoria cui il profilo di assunzione è ascritto. Salvo per i profili della categoria B di cui al comma 2, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde al trattamento tabellare della posizione economica B3.
In caso di passaggio tra categorie, nonché di acquisizione dei profili della categoria B di cui al comma 2, ai sensi dell’art.22, comma 15, del D.Lgs.n.75/2017, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o per i nuovi profili. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica.
Articolo 64 – Incremento degli stipendi tabellari
Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL sottoscritto il 31.7.2009 del biennio economico 2008-2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.
Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall’allegata Tabella B.
A decorrere dal 1/4/2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C. Nella medesima tabella è altresì prevista, con la stessa decorrenza, in corrispondenza delle categorie A, B, C, e D, una ulteriore posizione, a cui si accede mediante progressione economica a carico delle risorse stabili del Fondo.
In allegato il testo completo del Contratto Enti Locali, completo di tabelle.
Salve, sono dipendente pubblico ed ho in corso una vertenza legale V/ ente comune – il giudice di merito titolare della causa mi ha posto il quesito che segue: “formulare con prospetto analitico in relazione alla classe economica stipendiale cat. D1”. Gli anni di riferimento vanno dal mese di maggio 2016 al mese di maggio 2011. E’ possibile avere quanto richiesto?