Contratto Enti Locali: i buoni-pasto costituiscono un’indennità sostitutiva del servizio di mensa. L’articolo 26 del nuovo contratto delle funzioni locali apporta modifiche?
Secondo un orientamento applicativo dell’ARAN il dipendente che presti attività lavorativa presso l’ente sino alle 11,30 e si assenti per permesso per partecipazione a lavori consiliari fino alle 0re 14, rientrando successivamente in ufficio e proseguendo la giornata lavorativa (con un intervallo tra orario di uscita dal servizio e quello di rientro superiore a due ore) ha diritto all’erogazione del buono pasto.
Ma con il nuovo Contratto Enti Locali sui buoni pasto cambia qualcosa?
L’articolo 26 del nuovo contratto degli enti locali, sui buoni pasto, la cui pre-intesa è stata siglata il 21 febbraio scorso, opera un rinvio alla disciplina previgente, di cui agli articoli 45 e 46 del Ccnl del 14.9.2000 e all’articolo 13 del Ccnl 9.5.2006, aggiungendo alcune importanti novità alla disciplina delle pause di lavoro.
Il nuovo Ccnl delle Funzioni locali, operando un rinvio alla disciplina contrattuale previgente, rende ancora attuali, in buona parte, gli orientamenti resi, in materia, dall’Aran, i quali richiamano i criteri di “ragionevolezza” (tra gli altri, si segnala l’orientamento applicativo Ral_1869) cui deve attenersi l’amministrazione nello stabilire quali siano le regole e le condizioni per la fruizione del buono-pasto e, quindi, nell’esercizio discrezionale dello spazio decisionale che la normativa contrattuale riconosce all’ente.
I buoni pasto possono essere richiesti dai lavoratori sia full-time che part-time quando presso l’azienda non è presente il servizio di mensa oppure tale servizio non è previsto per una categoria di lavoratori. Ogni lavoratore ha diritto ad un buono pasto giornaliero, per ogni giorno di lavoro effettuato, dal valore compreso tra i 2 e i 10 euro, che va speso interamente e non dà diritto a resto.
I lavoratori part-time, che non prestano servizio per l’intera giornata, non hanno generalmente diritto ai buoni pasto, a meno che non ricorrano le seguenti condizioni:
– orario di lavoro che copre la fascia oraria di un pasto;
– distanza tra l’abitazione e l’azienda che rende impossibile, per il lavoratore, consumare il pasto a casa propria.
Articolo molto interessante che necessita però di alcuni chiarimenti.