La Corte di cassazione torna a occuparsi della possibilità di convertire, in ambito di società partecipate, il contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
La presente controversia riguarda la conclusione del contratto a tempo determinato da parte di una società partecipata (nel caso specifico un’azienda speciale), tale essendo la natura giuridica della datrice di lavoro all’epoca dei fatti, nel mentre la società per azioni odierna ricorrente, in cui l’azienda speciale si è trasformata medio tempore, partecipa al giudizio solo in quanto successore nel rapporto.
Ai fini del decidere, la questione della perdurante vigenza del D.L. n. 702 del 1978, art. 5 deve pertanto essere riferita alla disciplina applicabile al personale delle aziende speciali dell’ente locale, restando estranee le implicazioni connesse alla diversa fattispecie relativa alla conclusione di contratti a termine da parte di società di capitali, ancorchè partecipate dal medesimo ente locale.
Conclusivamente deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui le assunzioni effettuate da aziende, regionali o di enti locali, costituite in forma di società di capitali e partecipate dagli enti pubblici territoriali non ricadono nel campo di disciplina dell’articolo 5 DL 702/1978, che è relativo agli enti locali ed alle loro aziende e dunque a soggetti costituiti come enti ed aziende pubbliche e non come società di diritto privato.
Tale principio rende superfluo l’esame della questione della applicabilità della disciplina legislativa, relativa alla conversione del contratto a tempo determinato in indeterminato dell’articolo 5 DL 702/1978 ai soli enti locali ovvero anche agli enti ed aziende regionali.
La applicazione alla assunzione resta condizionata all’accertamento in fatto, demandato al giudice del merito, della data di stipula del contratto di lavoro. Giacché l’ulteriore comma è stato aggiunto nel corpo dell’articolo 18 soltanto con il DL 1 luglio 2009 nr. 78, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione (e convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 nr.102) sicché i suoi limiti e divieti non sono riferibili alle assunzioni avvenute in data anteriore, disciplinate unicamente dai commi 1e 2 dello stesso articolo 18 .
In allegato il testo completo della Sentenza.