contratti-a-termineLa Cassazione, con ordinanza 6902/2018, ha stabilito che un’eventuale stabilizzazione, al di fuori della Pa inadempiente (in una sua società controllata/partecipata), non può mantenere indenne l’amministrazione dall’abuso della successione di contratti a termine.


Stabilizzazione nella Partecipata, la PA deve risarcire i troppi contratti a termine.

 

Il ricorrente agiva in giudizio:

 

a) per far dichiarare, previo accertamento della illegittimità dell’apposizione del termine, la trasformazione dei contratti in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Valle d’Aosta a far data della prima stipulazione;

 

b) per ottenere la corresponsione delle somme non percepite nei periodi di interruzione del rapporto di lavoro tra i singoli contratti;

 

c) per il risarcimento dei danni derivatigli dall’abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato, da liquidarsi nella misura di venti mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa misura ritenuta di giustizia.

 

Stabilizzazione nella Partecipata, la PA deve risarcire i troppi contratti a termine

 

Trova applicazione, in tema di risarcimento del danno, la sentenza secondo cui:

 

“in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito”.

 

Non merita condivisione, invece, la difesa della Pa in quanto il principio di diritto affermato dalla Cassazione con la sentenza 16336/2017 non è estensibile alle stabilizzazioni avvenute alle dipendenze di soggetti diversi dall’ente pubblico che ha posto in essere il comportamento abusivo, anche se si tratta di società controllate o vigilate.

 

Stabilizzazione Contratti PA: assunzioni ex articolo 110 del Tuel sono escluse?