L’Anac con il parere di precontenzioso 3291/2024 ha stabilito che il sindaco non può contemporaneamente essere il presidente del CdA nei consorzi di gestione dei servizi sociali.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che un sindaco di un comune facente parte di un consorzio di gestione di servizi sociali non può, contemporaneamente, ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione (CdA) del consorzio stesso, se tale incarico include funzioni gestionali. Tale incompatibilità si basa sul decreto legislativo n. 39/2013, che, all’articolo 7, stabilisce restrizioni per evitare conflitti di interesse in situazioni di questo tipo.
Consorzi gestione servizi sociali: incompatibilità tra ruoli sindaco e presidente CdA
Questa disposizione è stata ribadita dall’Anac in risposta a una richiesta specifica avanzata dal sindaco di un comune in provincia di Salerno, interessato a verificare la possibilità di assumere anche la presidenza del CdA del consorzio di gestione sociale locale. L’Anac ha confermato l’inconferibilità di tale incarico, sottolineando come i poteri associati alla presidenza del CdA possano interferire con quelli del sindaco stesso, configurando un potenziale conflitto di interesse.
Il ragionamento dell’Anac si basa sullo statuto del consorzio, dove all’articolo 10 si stabilisce che l’Assemblea del consorzio – composta dai sindaci dei comuni consorziati o da loro delegati – ha l’autorità di nominare e revocare i membri del CdA, incluso il presidente. L’Autorità ha quindi spiegato che l’incompatibilità tra il ruolo politico e quello gestionale del sindaco si applica anche ai consorzi considerati enti pubblici, in quanto il loro raggio d’azione coincide spesso con il territorio amministrato dal sindaco stesso, configurando così una sovrapposizione istituzionale.
Riguardo alla natura giuridica dei consorzi, l’Anac ha inoltre chiarito che questi organismi sono equiparabili a enti pubblici locali, nonostante operino su base provinciale o comunale. La loro attività è di fatto strumentale ai comuni che li compongono, come nel caso specifico di un consorzio che gestisce servizi per tre comuni della provincia in questione. Il decreto legislativo n. 39/2013 sancisce, infatti, il divieto di conferire incarichi dirigenziali in enti pubblici a chi abbia rivestito ruoli di giunta o consiglio nei comuni consorziati nei due anni precedenti.
L’intervento dell’Anac mira, dunque, a prevenire situazioni di conflitto d’interesse all’interno delle amministrazioni locali, garantendo che le funzioni di controllo e gestione dei consorzi rimangano separate dai ruoli politici, contribuendo così a una maggiore trasparenza e imparzialità nella gestione dei servizi sociali consorziati.