Congedo straordinario per il parente disabile: l’INPS fornisce chiarimenti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 232/2018 dello scorso dicembre.
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo l’intervento censore della Corte Costituzionale. Il diritto al congedo straordinario spetta anche al figlio che al momento della richiesta non convive con il genitore disabile.
L’Inps fornisce istruzioni a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 232/2018 dello scorso dicembre nella quale i giudici hanno dichiarato incompatibile con i valori della Carta Fondamentale l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui non consente la fruizione del congedo straordinario al figlio non convivente con il genitore disabile al momento della domanda di congedo. Lo fa con la Circolare numero 49/2019 pubblicata l’altro giorno dall’Istituto di Previdenza.
La Corte Suprema, come noto, con la predetta sentenza ha stabilito il principio secondo il quale il figlio che al momento della presentazione della domanda ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave deve essere incluso tra i soggetti legittimati a godere del congedo di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001.
Il congedo consiste nella possibilità per il lavoratore dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per prestare assistenza al disabile per un periodo massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa con il diritto alla percezione di un indennità commisurata allo stipendio in godimento e alla maturazione di contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici.
Tale soggetto, tuttavia, potrà fruire del benefico in parola solo in caso “di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti” di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio, secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge e purché la convivenza instaurata successivamente sia garantita per tutta la fruizione del congedo.
L’ordine di priorità
Di conseguenza, alla luce del predetto intervento costituzionale e dell’ordine di graduatoria previsto dalla legge il congedo straordinario può essere conseguito secondo il seguente ordine di priorità:
- il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
- uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” , i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Anche al personale scolastico spetta il congedo parentale: maggiori informazioni a questo link.
La domanda
L’Inps informa che ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo in favore del figlio non convivente, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e aconservarla per tutta la durata dello stesso. L’Inps provvederà all’espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
Il documento chiarisce, infine, che la sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti non ancora esauriti a decorrere dal giorno della sua pubblicazione. Pertanto, saranno riesaminate d’ufficio quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o il relativo diritto risulti estinto per prescrizione.