Congedo per luttoTutti noi vorremmo che non accadesse mai, purtroppo però può succedere che un membro della nostra famiglia si ammali gravemente o, peggio di ogni cosa, muoia. Ecco cosa prevede la legge per i lavoratori in caso di evento luttuoso.


La normativa sul lavoro prevede che i lavoratori hanno il diritto di richiedere giorni di congedo per lutto, meglio conosciuto come permesso per lutto. I permessi per lutto o per documentata grave infermità vengono concessi nel malaugurato caso che avvenga il decesso di un familiare o questo sia molto ammalato.

I permessi retribuiti sono concessi, nel limite massimo di 3 giorni all’anno, solo dietro presentazione da parte del dipendente della documentazione comprovante il diritto all’astensione.

L’interessato deve comunicare all’azienda lo sfortunato avvenimento, in aggiunta ai giorni in cui intende assentarsi. Per le ore in cui non c’è stata attività lavorativa, ma sono coperte da permesso per lutto o grave infermità, spetta comunque la retribuzione oltre alla maturazione di ferie, permessi, mensilità aggiuntive e tfr.

In alternativa al permesso, nei casi di decesso del familiare, la legge riconosce al lavoratore la possibilità di richiedere un periodo di congedo non retribuito.

Chi ne ha diritto

I permessi per lutto spettano sia ai dipendenti pubblici che privati. Vengono quindi esclusi tutti quei soggetti titolari di rapporti che si collocano al di fuori dell’area della subordinazione, come tirocinanti e collaboratori coordinati e continuativi.

I permessi per lutto però non spettano per la scomparsa di qualunque parente di qualsiasi grado, ma solo per il decesso:

  • Del coniuge anche se legalmente separato (o della parte dell’unione civile);
  • Parente entro il 2° grado (anche non convivente) in linea retta o collaterale;
  • Soggetto componente la famiglia anagrafica.

Quanti giorni di congedo per lutto si hanno

Al dipendente è riconosciuto il diritto di chiedere 3 giorni all’anno di permesso per funerale. E’ importante chiarire che sono conteggiate anche delle eventuali giornate richieste per grave infermità di un familiare. Questo significa che se nel 2019 il dipendente ha ottenuto 2 giorni di permesso per grave infermità del coniuge potrà chiedere lo stesso anno, in caso di decesso di un familiare, solo un’altra giornata di permesso.

Come ottenere il congedo per lutto

Il lavoratore deve informare la propria azienda riguardo il fatto che si è verificato il triste evento e comunicare poi per quanti giorni si asterrà dal lavoro. In alternativa ai permessi, il lavoratore può chiedere che gli sia ridotto l’orario di lavoro in misura corrispondente ai permessi sostituiti. In quest’ultimo caso, la riduzione dell’orario può protrarsi per un periodo superiore ai 3 giorni.

Affinchè il dipendente riesca ad avere la riduzione d’orario di cui ha bisogno, è necessario che arrivi ad un accordo scritto con l’azienda per cui lavora. Nell’accordo devono essere specificati i giorni di permesso sostituiti.

Qualunque sia la scelta del lavoratore, è importante che tenga sempre in mente che sia i permessi che la riduzione d’orario devono essere utilizzati entro i 7 giorni successivi al decesso.

Il lavoratore quali documenti deve presentare?

Perchè l’assenza del lavoratore sia legittimamente giustificata da un permesso per lutto egli ha l’obbligo, come precedentemente accennato, di presentare idonea certificazione. Per esempio, potrebbe esibire il certificato di morte rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il decesso, se diverso da quello di residenza.

Potrebbe tornare utile a qualcuno specificare che la legge non esclude espressamente che i permessi per lutto possano essere concessi anche in caso di funerale all’estero.

E per quanto riguarda la retribuzione?

I giorni di assenza coperti da permessi per lutto sono normalmente retribuiti, proprio come se il dipendente avesse svolto l’attività lavorativa. Quindi questi giorni sono utilizzabili e validi ai fini della maturazione di ferie e permessi, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto, anzianità di servizio.

Non va dimenticato che i giorni di permesso devono essere appuntati nel calendario presenze del Libro unico del lavoro con un opportuno giustificativo. La retribuzione spettante è scritta invece nella sezione competenze / trattenute.

Nel caso in cui la tragedia abbia luogo mentre il lavoratore usufruisce delle ferie, i permessi per lutto hanno l’effetto di interrompere il godimento del periodo feriale.

L’ultima parola spetta ai contratti collettivi

Quelle sopra scritte vanno considerate come regole generali, ma ogni situazione in realtà merita un discorso apposito.

Per esempio, il CCNL Alimentari – Industria riconosce non 3, ma ben 4 giorni di permesso retribuito nel caso in cui avvenga il decesso del coniuge (anche legalmente separato), un parente entro il 2° grado (anche non convivente) o comunque una figura componente la famiglia. I 4 giorni sono conteggiati ogni volta che dovesse aver luogo lo sfortunato evento e non su base annua come prevede la normativa.

Il CCNL Pulizia concede 3 giorni di permesso retribuito per ogni decesso familiare. Essi però possono essere aumentati fino a 5, ma ne saranno retribuiti solo 3, se l’evento luttuoso si verifica fuori provincia. Al contrario, il CCNL Legno e arredamento – Industria prevede i normali 3 giorni all’anno di permesso retribuito.

Ulteriori condizioni che possono maggiormente favorire il lavoratore sono previste da contratti collettivi territoriali, aziendali o accordi individuali.

Invece, per quanto riguarda esclusivamente i dipendenti pubblici le regole sono riassunte in questo articolo.

Permesso non retribuito

Esiste la possibilità che il lavoratore preferisca non usufruire dei permessi per lutto e, in alternativa ad essi, può chiedere un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi personali che possono riguardare:

  • Sé stesso o il soggetto convivente;
  • Parenti o affini entro il 3° grado disabili anche se non conviventi;
  • Coniuge o parte dell’unione civile, figli, genitori, adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle. Non è necessario che tali soggetti siano conviventi.

Per “gravi motivi” si possono intendere anche le incombenze familiari derivate dal decesso di una delle persone sopra citate.

Il congedo può essere concesso per non più di 2 anni, che potrebbero essere continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Nel conteggio dei 2 anni si devono però considerare anche i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di fruizione. Le frazioni di congedo inferiori ai 30 giorni si sommano e si considera fruito un mese quando la somma delle frazioni è pari a 30 giorni. Per i giorni di congedo non spetta, come già detto, alcuna retribuzione. Di conseguenza non maturano nemmeno ferie e permessi, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto, anzianità di servizio.

Le procedure di richiesta e successiva concessione dei congedi sono disciplinate dai contratti collettivi. Nel caso in cui non siano presenti disposizioni in merito, il datore di lavoro è tenuto a prendere una decisione entro 10 giorni dalla richiesta.