In caso di eventi improvvisi, che coinvolgono la famiglia, il dipendente può usufruire del congedo per gravi motivi famigliari: ecco di cosa si tratta.
Congedo per gravi motivi famigliari: come sappiamo, il congedo è un periodo di astensione dal lavoro, che il dipendente può richiedere in alcuni casi.
Ad esempio, in caso di matrimonio c’è il congedo matrimoniale, per assistere i propri figli c’è il congedo parentale, in caso di esami c’è il permesso per motivi di studio, etc.
Esiste, però, anche il congedo per gravi motivi famigliari, di cui il dipendente può usufruire nel caso avvengano fatti o eventi straordinari, che interessano il suo nucleo famigliare.
Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio e quando può essere richiesto.
Congedo per gravi motivi famigliari: cos’è e come funziona
Il congedo per gravi motivi famigliari può essere richiesto dai dipendenti, sia pubblici che privati, che devono assentarsi dal lavoro, per motivi riguardanti la propria situazione personale o quella dei propri famigliari.
Si tratta di un congedo non retribuito, previsto dal decreto ministeriale n°278 del 21 luglio 2000.
Può essere richiesto per gravi motivi legati alla situazione:
- Propria;
- Del convivente;
- Dei parenti o affini entro il 3° grado disabili;
- Dei seguenti soggetti non conviventi: coniuge o parte dell’unione civile, figli, genitori, generi e nuore, adottanti, suoceri, fratelli e sorelle.
A meno che non sia prevista una durata minima, il dipendente può rientrare in anticipo dal congedo, comunicandolo prima all’azienda. Se il datore di lavoro ha proceduto con un’assunzione a tempo determinato, per coprire il dipendente in congedo, bisogna dare un preavviso di almeno 7 giorni.
Inoltre, occorre sottolineare che il dipendente, durante il congedo per gravi motivi famigliari, non percepisce alcuna retribuzione e non matura ferie, mensilità aggiuntive, TFR e anzianità di servizio.
Quali sono i motivi per cui richiederlo
Il congedo può essere richiesto nei seguenti casi:
- Decesso;
- Impegno particolare del dipendente, in termini di cura e assistenza personale;
- Grave disagio personale (esclusa la malattia);
- Particolari situazioni in cui incorrono i famigliari e derivanti da patologie croniche o acute, ovvero quelle che determinano una temporanea o permanente riduzione dell’autonomia personale, che richiedono frequenti monitoraggi e visite mediche o assistenza continua.
Qual è la sua durata
Può essere richiesto per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai due anni, nell’intera vita lavorativa del dipendente.
Il periodo va inteso nel totale e non solo come giorni lavorativi. Per questo, nel conteggio vengono inseriti anche i giorni festivi e non lavorativi.
Come richiederlo
Il dipendente deve presentare una richiesta apposita all’azienda, specificando il periodo di congedo e i gravi motivi famigliari per i quali viene richiesto.
La domanda, poi, deve essere sottoscritta dal datore di lavoro e può essere negata solo previa giustificazione legata a ragioni organizzative o produttive tali da non consentire la sostituzione del dipendente. Se si ottiene un diniego, il dipendente può chiedere che la domanda venga riesaminata nei successivi venti giorni.
Per richiederlo, occorre presentare anche un’autocertificazione sulla veridicità dei motivi alla base della domanda. Se il congedo viene richiesto per patologie riguardanti il dipendente o i famigliari, deve essere allegata la documentazione apposita, rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it