riscatto laureaLa legge di stabilità ha introdotto la possibilità di cumulare il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di laurea.

 

Il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro diventa cumulabile con il riscatto della laurea. Lo prevede la legge di Stabilità (articolo 1, comma 298 della legge 208/2015) che cancella con un colpo di spugna l’art. 14, comma 2, del decreto legislativo numero 503/1992 con l’obiettivo di offrire un riconoscimento adeguato a favore delle donne – al pari di quanto avviene negli altri Paesi europei – soprattutto in caso di periodi di astensione dal lavoro delle donne per maternità o per motivi familiari concernenti lo svolgimento di compiti di assistenza e di cura.

 

La disciplina relativa al riscatto della maternità facoltativa anche fuori dal rapporto di lavoro, com’è noto, è stata introdotta nel 2001 con il decreto legislativo 151/2001 (in attuazione della Legge Turco, 53/2000) che con l’articolo 35, comma 5 consente ai lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di riscattare i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro nella misura massima di cinque anni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all’atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. 

 

La modifica del 2001 ha provveduto all’abrogazione dei commi 1 e 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 503/1992 ma inspiegabilmente si è dimenticata di abrogare il comma 2 del citato articolo che ha continuato ad impedire sino ad oggi l’esercizio del riscatto dei periodi di assenza facoltativa collocati al di fuori del rapporto di lavoro a quei lavoratori che avessero già proceduto al riscatto della laurea. E ciò indipendentemente dall’entità dei periodi riscattabili e ancorché gli stessi non si sovrappongano cronologicamente. Le due facoltà (quella di riscatto del congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro e quella di riscatto del corso legale di laurea), in altri termini, dal 2001 sono divenute azionabili in via alternativa, nel senso che l’esercizio dell’una preclude la possibilità di avvalersi dell’altra successivamente. Una limitazione grave che in sostanza impedisce alle donne laureate di poter riscattare il periodo di maternità fuori dal rapporto di lavoro.

 

Positivo il giudizio della maggioranza Pd che plaude alla correzione della misura: “E’ una cosa che stiamo cercando di correggere da anni, perché quando con la «legge di Livia Turco» la legge n. 53 del 2000, si è riconosciuta la possibilità di riscattare la maternità facoltativa anche fuori dal rapporto di lavoro, non si era però abrogata la incumulabilità del riscatto della laurea e di questa parte della maternità. È evidente che noi continuiamo a dire che le donne si devono laureare e che in Italia si fanno pochi figli. È chiaro però che se poi le donne laureate non possono neanche riscattare il periodo di maternità fuori dal rapporto di lavoro si era in una situazione sicuramente contraddittoria; quindi questo viene risolto” ha sottolineato Maria Luisa Gnecchi (Pd).

 

In sostanza con la modifica le lavoratrici madri potranno cumulare il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di laurea. Una misura che consentirà, anche se con il pagamento di un onere, di recuperare ulteriori periodi contributivi utili sia al diritto che alla misura della pensione.