Preavviso necessario per ottenere il Congedo Parentale: tutti i dettagli.
Si tratta di un’indennità importante, sia per il comparto scolastico che per quelli pubblici e privati.
Soprattutto con l’emergenza Covid e le quarantene scolastiche (maggiori informazioni qui) essa è diventata una delle indennità più richieste.
Scopriamo, qui di seguito, con quanto preavviso deve essere presentata la richiesta di congedo parentale, se è soggetta ad eventuali dinieghi e limitazioni.
Che cos’è il Congedo Parentale?
Ricordiamo che il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.
La legge disciplina i tempi e le modalità di astensione.
Per una panoramica completa sul Congedo Parentale potete leggere questo nostro approfondimento.
Per tutte le informazioni riservate, invece, al comparto Scuola, cliccate qui.
Congedo Parentale per DAD: a questo link tutte le informazioni utili.
Come fare richiesta?
Occorre inoltrare richiesta di congedo al datore di lavoro.
Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente dall’Inps (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato).
Quanto preavviso occorre per richiedere il Congedo Parentale?
A regolare il preavviso è l’art. 7, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 80/2015.
Il soggetto richiedente deve presentare la domanda di congedo con un preavviso:
- non inferiore a 5 giorni nel caso di fruizione di congedo a giorni (per i casi di congedo frazionato maggiori informazioni qui)
- non inferiore a 2 giorni nel caso di fruizione del congedo su base oraria (maggiori informazioni qui).
Il preavviso, ovviamente, è una conditio sine qua non per usufruire del congedo.
N.B. Secondo un Interpello del Ministero del Lavoro (Interpello 13-2016), per il comparto scuola, il tempo minimo di preavviso è fissato in 15 giorni. E ciò prevale rispetto a quanto indicato dalla legge che ha ridotto a 5 giorni tale termine.
Casi di diniego
In generale il datore di lavoro non può limitare la fruizione del congedo parentale del genitore. E, a sostegno di tale tesi, si evidenzia che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15078 del 2 luglio 2014, ha ritenuto illegittimo un licenziamento intimato ad una lavoratrice per assenza ingiustificata.
Infine si evidenzia che l’art. 38 del D.Lgs. n. 151/2001 punisce il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio del diritto al congedo parentale con la sanzione amministrativa da € 516 ad € 2582.
Casi di abuso
Di contro la circolare n. 62 del 29 aprile 2010 dell’INPS ha chiarito che il genitore in congedo parentale non può intraprendere una nuova attività lavorativa
In caso contrario – sia che l’attività sia dipendente, parasubordinata o autonoma – egli non ha diritto alla relativa indennità e deve rimborsare all’Istituto quanto eventualmente indebitamente percepito.
Presentare la domanda
Rispettati i termini indicati ed ottenuto il benestare del datore di lavoro, la domanda di congedo parentale deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, attraverso il portale dell’Istituto (inps.it– Entra in MyINPS);
- Contact Center integrato – tel. 803164;
- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Ovviamente la domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo l’avvio saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli: le istruzioni dell’INPS.
Fonte: articolo di Giusy Pappalardo