L’approvazione definitiva del decreto legislativo sulla conciliazione vita-lavoro (in attuazione della delega sul Jobs Act) amplia la durata del congedo parentale. Almeno per il 2015 in via sperimentale. Poi, se il Governo troverà le risorse, si vedrà di renderle strutturali.
I contenuti. La novità principale è l’estensione del congedo parentale sino ai 12 anni di età del figlio dagli attuali otto a cui si aggiunge il dirito per i genitori di fruire dell’indennità di congedo parentale, senza vincoli di reddito, fino all’età di sei anni (contro i tre anni attuali).
In pratica, le novità andranno a beneficio dei genitori di figli d’età oltre gli otto e fino ai dodici anni (cioè per i nati tra il 2007 e il 2012). Costoro, infatti, beneficeranno di una sorta di «riapertura» dei termini per fruire del congedo parentale: se non lo hanno sfruttato per i sei mesi entro gli otto anni di vita del figlio, i genitori potranno richiederlo nel 2015 fino al compimento dei dodici anni.
Riguardo all’indennità di congedo parentale, il provvedimento eleva poi dai primi tre anni di vita del bambino ai primi sei anni il limite entro cui si ha diritto, per il periodo di congedo parentale, ad un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione; resta fermo che l’indennità, come già prevede la norma vigente , è riconosciuta per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi. Nei successivi due anni, cioè sino agli 8 anni del bambino, tale indennità è riconosciuta a condizione che sussista il requisito di reddito individuale (per il 2015, il limite risulta pari a circa 16.328 euro). Mentre tra gli 8 e i 12 anni il congedo continua a non poter essere, in nessun caso, retribuito.
Congedi Parentali su base oraria. Tra le altre novità contenute nel decreto c’è l’apertura alla fruizione dei congedi su base oraria. Se attualmente la determinazione delle modalità della fruizione del congedo parentale su base oraria è rimessa alla contrattazione collettiva, dal momento in cui entrerà in vigore il decreto governativo tali modalità saranno estese a livello aziendale.
Non solo. Anche in assenza delle determinazioni contrattuali, ciascun genitore potrà scegliere la fruizione su base oraria (anziché giornaliera), in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello nel corso del quale abbia inizio il congedo parentale. La novella esclude, inoltre, la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con i permessi o i riposi contemplati dal citato testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001.
Il preavviso. Cambiano poi i termini di preavviso. Il periodo minimo di preavviso viene ridotto da quindici a cinque giorni – ferma restando l’ipotesi (già vigente) che i contratti collettivi contemplino un termine più ampio – e si introduce, per l’ipotesi di fruizione su base oraria, un termine minimo di preavviso di due giorni.
Disabili. Da segnalare poi l’allargamento dai primi otto anni di vita del bambino ai primi dodici anni l’àmbito temporale entro il quale può essere esercitato, da parte di uno dei genitori, il diritto al prolungamento del congedo parentale, contemplato per il caso in cui il minore presenti una situazione di handicap grave. La durata del prolungamento, pari a tre anni, non viene tuttavia alterata.
Adozioni. Novità anche per i figli adottivi. Nei loro confronti si ampliano dai primi otto anni di ingresso del minore in famiglia ai primi dodici anni l’àmbito temporale entro il quale può essere esercitato, da parte dei genitori adottivi o affidatari, il diritto al congedo parentale; resta fermo che quest’ultimo non può essere fruito dopo il raggiungimento della maggiore età (da parte del minore). In secondo luogo, si allarga dai primi tre anni ai primi sei anni di ingresso del minore in famiglia l’àmbito temporale entro cui i genitori adottivi o affidatari hanno diritto all’indennità per il congedo parentale.