pubblico impiego mobilitaPiù tempo per beneficiare del congedo parentale facoltativo: possibilità che passa dai 3 ai 6 anni di età del bambino perché si possa fruire di quello retribuito al 30% e dagli 8 ai 12 anni per quello non retribuito, la cui durata resta comunque di 6 mesi per il genitore.

 

Nel Cdm di ieri il Governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sulla conciliazione vita-lavoro (in attuazione della delega sul Jobs Act) all’interno del quale c’è una importante misura sulla durata del congedo parentale. Che viene esteso fino ai 12 anni di età del bambino (adesso l’età massima è 8 anni) e fino a 6 anni (contro i 3 attuali) per quello che è retribuito parzialmente (al 30%).

 

La novità principale è l’estensione del congedo parentale sino ai 12 anni di età del figlio dagli attuali otto a cui si aggiunge il dirito per i genitori di fruire dell’indennità di congedo parentale, senza vincoli di reddito, fino all’età di sei anni (contro i tre anni attuali).

 

In pratica, le novità andranno a beneficio dei genitori di figli d’età oltre gli otto e fino ai dodici anni (cioè per i nati tra il 2007 e il 2012). Costoro, infatti, beneficeranno di una sorta di «riapertura» dei termini per fruire del congedo parentale: se non lo hanno sfruttato per i sei mesi entro gli otto anni di vita del figlio, i genitori potranno richiederlo nel 2015 fino al compimento dei dodici anni.

 

Ufficiale dunque l’ok definitivo per allungare il tempo per fruire del congedo parentale facoltativo portandolo da 3 a 6 anni e da 8 a 12 anni di età del bambino rispettivamente per quello retribuito al 30% e per quello non retribuito, la cui durata resta comunque di 6 mesi. Inoltre si riduce da quindici a cinque giorni il periodo di preavviso al datore di lavoro. Prevista anche la possibilità di ‘trasformare’ il congedo parentale in part-time al 50%.

 

In assenza delle determinazioni contrattuali, ciascun genitore può scegliere la fruizione del congedo parentale su base oraria (anziché giornaliera), “in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente” all’inizio del congedo parentale. In caso di fruizione oraria è esclusa la cumulabilità con permessi o riposi

 

Arriva anche l’allargamento dai primi otto anni di vita del bambino ai primi dodici anni l’àmbito temporale entro il quale può essere esercitato, da parte di uno dei genitori, il diritto al prolungamento del congedo parentale, contemplato per il caso in cui il minore presenti una situazione di handicap grave.

 

Cambiano poi i termini di preavviso. Il periodo minimo di preavviso viene ridotto da quindici a cinque giorni – ferma restando l’ipotesi (già vigente) che i contratti collettivi contemplino un termine più ampio – e si introduce, per l’ipotesi di fruizione su base oraria, un termine minimo di preavviso di due giorni.

 

Per gli accordi già stipulati, si chiarisce che i trattamenti straordinari di integrazione salariale fatti prima dell’entrata in vigore di questo decreto “mantengono la durata prevista”. Mentre per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 maggio 2015 “riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti” in questo decreto, viene indicata la possibilità di proseguirne la durata, con l’istituzione di un fondo aggiuntivo di 90 milioni per il 2017 e 100 milioni per il 2018.