La Commissione Lavoro ha approvato un emendamento sul disegno di legge sul lavoro autonomo che amplia dal prossimo anno la durata del trattamento per lavoratrici e lavoratori. Congedo parentale più ampio per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Lo prevede il testo del disegno di legge sul lavoro autonomo approvato agli inizi di Agosto dalla Commissione Lavoro del Senato ed ora in attesa del vaglio dell’Aula che arriverà a Settembre. La Commissione ha approvato un emendamento sostitutivo del testo del Governo volto ad equiparare, dal 1° gennaio 2017 il congedo parentale nella gestione separata (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico) alla generalità dei lavoratori dipendenti.
Come noto, la normativa vigente riconosce, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino (ovvero, in caso di adozione o di affidamento, entro il primo anno di ingresso in famiglia) e sempre che sussista il requisito di 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto; la misura del trattamento economico è pari, per ogni giornata, al 30 per cento di 1/365 del reddito assunto a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità per le medesime lavoratrici.
La Commissione Lavoro del Senato ha elevato, in primo luogo, il limite di durata da 3 a 6 mesi, subordinando il diritto (anche per i primi 3 mesi) alla condizione che i trattamenti economici per congedo parentale fruiti da entrambi i genitori, anche in altre gestioni previdenziali, non superino, complessivamente, il limite di 6 mesi. Viene poi esteso il diritto al trattamento economico – fermo restando il limite complessivo di 6 mesi -, con riferimento al secondo e terzo anno di vita del bambino, a condizione che risultino accreditate 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di congedo parentale. Da segnalare che del congedo ampliato nè potrà fruire anche al padre e nei casi di adozione o di affidamento preadottivo.
Un’altra modifica riguarda la disciplina dell’indennità di malattia. Attualmente l’indennità è riconosciuta per i casi di degenza ospedaliera (in particolare, per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere). Il disegno di legge estende il diritto all’indennità ai periodi di malattia “certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche” e ai periodi di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento.
Confermate le altre due novità originarie già contenute nel testo del provvedimento licenziato dal Governo a Gennaio. Le lavoratrici potranno godere dell’indennità di maternità spettante per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa (l’indennità di maternità è pari, per ogni giornata, all’80 per cento di 1/365 del reddito di riferimento); il diritto per i lavoratori che prestano la loro attività in via continuativa per il committente, alla conservazione del rapporto di lavoro – con sospensione del medesimo e senza diritto al corrispettivo -, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, in caso di gravidanza, malattia o infortunio a condizione che la sospensione venga chiesta dal lavoratore (la sospensione, però, potrà essere negata qualora venga meno l’interesse del committente).
Confermato anche il diritto alla sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i casi di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni. La sospensione sarà ammessa per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi ed i premi maturati durante il periodo di sospensione, in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.