congedo-parentale-fruizione-ad-oreIn un recente parere dell’Aran, CFL 194, si analizza la nuova disciplina del congedo parentale alla luce del nuovo CCNL Enti Locali: ecco le novità sulla fruizione ad ore.


La modalità di fruizione oraria del congedo parentale, prevista dall’art. 32 del Testo Unico sulla maternità/paternità, si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile.

La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha infatti introdotto la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire:

  • le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria
  • i criteri di calcolo della base oraria
  • e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Anche per questo motivo, alla luce del rinnovo del CCNL degli Enti Locali, l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni) ha ritenuto opportuno fornire un parere dedicato alle novità della disciplina. Scopriamone di più.

Congedo parentale: vale ancora la fruizione ad ore?

La nuova disciplina del congedo parentale prevista dall’art. 45 del CCNL 16.11.2022 consente una fruizione frazionata ad ore?

Si conferma che in attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, al comma 8 dell’art. 45 del CCNL Enti Locali 2019/2021 dedicato ai congedi dei genitori, è stata introdotta una disciplina specifica per le modalità di computo del congedo parentale fruito ad ore dai genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Tale disciplina prevede che: “Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un’ora e non riducono le ferie.”.

Il testo completo del parere dell’ARAN

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it