Esistono diversi modi per fruire del cosiddetto congedo parentale: oggi capiremo in modo particolare la sua variante detta “frazionata”.
In questo articolo, dunque, parleremo brevemente del congedo parentale frazionato: in cosa consiste? Chi ne può fare uso? Come fare domanda?
Ricordiamo che il congedo parentale ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta.
La legge disciplina i tempi e le modalità di astensione, che per alcuni periodi può essere retribuita: il congedo è dunque erede dei previgenti istituti dell’astensione obbligatoria e dell’astensione facoltativa.
A chi spetta il congedo parentale?
Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti.
Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi.
I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Ricordiamo infine chi si può fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria.
Maggiori informazioni sul congedo parentale sono disponibili a questo link.
A questo link invece potete trovare maggiori dettagli su un altra variante di congedo parentale, quella su base oraria.
Anche al personale scolastico spetta il congedo parentale: maggiori informazioni a questo link.
Congedo Parentale per DAD: a questo link tutte le informazioni utili.
Congedo Parentale Frazionato: che cos’è?
In primo luogo il congedo parentale, disciplinato dalla legge sopra citata, consiste nella possibilità, da parte di ciascun genitore, di astenersi dal lavoro, anche in modo frazionato, per un ulteriore periodo rispetto a quello obbligatorio (per un totale di 180 giorni).
Pertanto, nei casi in cui la fruizione del congedo avvenga frazionatamente, il periodo massimo di assenza dovrà essere verificato computando i giorni compresi nei periodi indicati nella domanda di richiesta.
Ma come si determina questo calcolo?
Conteggio dei periodi
L’INPS, con circolare n. 134382/1982 ha stabilito quali siano le modalità con cui devono essere conteggiati i periodi (fruibili anche frazionatamente) di congedo parentale.
Occorre, in particolare, distinguere le seguenti casistiche:
- durata del periodo di astensione esattamente pari a un mese o a un multiplo dello stesso: devono essere computati ai fini del periodo massimo uno o più mesi interi;
- durata del periodo o dei periodi di astensione di durata inferiore o superiore al mese:
- per i periodi di durata inferiore al mese, si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo fino a raggiungere il numero di 30 giornate, considerando le stesse pari a un mese e tenendo in evidenza i giorni residui per sommarli successivamente a eventuali ulteriori periodi;
- per i periodi di durata superiore a un mese, ma non multipli dello stesso, si computa il mese o il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero.
Calcolo dei giorni festivi e dei sabati
Per il calcolo invece del conteggio dei giorni festivi e dei sabati si devono seguire questo ragionamento.
1. Qualora, a seguito di un periodo di congedo parentale, il genitore
- fruisca, immediatamente dopo, di giorni diferie o malattia
- riprendendo poi l’attività lavorativa
le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti nell’intervallo, tra il congedo parentale e le ferie o la malattia, non vanno computati nel periodo di congedo parentale.
2. Invece, qualora si susseguano, senza interruzione:
- un primo periodo di congedo parentale
- un successivo periodo di ferie o di malattia
- e un ulteriore periodo di congedo parentale
i giorni festivi e i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano nei periodi, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale.
Esempi di calcolo
Nello specifico si può seguire questo schema di esempio:
- congedo parentale da lunedì a venerdì – lunedì rientro in servizio: ok
- oppure congedo parentale da lunedì a giovedì – venerdì ferie o altro permesso – lunedì rientro in servizio: ok
- infine congedo parentale da lunedì a venerdì – lunedì altro permesso – congedo parentale da martedì a mercoledì, sabato e domenica diventano congedo parentale.
In caso di 1/2 giornata di congedo parentale il venerdì o il lunedì le festività sono considerate congedo parentale sulla base dell’orario richiesto.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Buondi sono un infermiere diurno …se faccio lunedì ferie da martedì a venerdì congedo parentale sabato ferie e lunedì riprendo tale cadenza le domeniche mi vengono conteggiate come congedo o riposo?