congedo parentale prolungamentoL’INPS con messaggio n. 6704 del 03/11/2015, facendo seguito della circolare n. 152 del 18agosto 2015, fornisce alcune precisazioni circa l’incomulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.

 

Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare,nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.

 

In particolare il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore peraltro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti né è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.), anche se richiesti per bambini differenti.

 

Risulta invece compatibile con altre tipologie di permessi.

 

 

 

 

Tabella riepilogativa

 

Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.)  – non compatibile

 

Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.) – non compatibile

 

Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.) – non compatibile

 

Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.) – non compatibile

 

Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104) – compatibile

 

Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104) – compatibile