Il Coronavirus, come ben sappiamo, ha stravolto e rivoluzionato il nostro modo di vivere: ciò ovviamente ha influito anche sulle nostre abitudini lavorative.
Anche per questo motivo e soprattutto per sostenere e tutelare in qualche modo i lavoratori è stato introdotto il congedo parentale Covid-19.
Scopriamo, in breve, di cosa si tratta, chi ne ha diritto e come si fruisce.
Congedo Parentale Covid 19: che cos’è?
Ricordiamo che il congedo parentale straordinario causa Covid-19 è attivo dal 5 marzo 2020, cioè da quando sono state adottate misure di contenimento per la diffusione del coronavirus a livello nazionale e sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado.
Questo particolare tipo di congedo risulta pertanto istituito (articolo 23 del decreto “Cura Italia”) per permettere ai genitori che lavorano, madre e padre, di potersi prendere cura dei figli.
Congedo Parentale per DAD: a questo link tutte le informazioni utili.
A chi spetta?
Può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi. Ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio).
Quindi non si può in ogni caso sforare il massimo dei 30 giorni.
Il congedo è riservato ai genitori, anche affidatari, di figli di età non superiore a 12 anni. Tale limite di età non vale per i nuclei familiari, con figli portatori di handicap grave.
Si tratta di una misura fruibile in maniera continuativa o frazionata; coperta da contribuzione figurativa; riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni.
Tuttavia, tale beneficio è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Per i giorni di assenza da lavoro è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione
Poi, l’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, che prevede la possibilità di beneficiare del congedo di cui trattasi per i soli genitori lavoratori dipendenti (pubblici e privati). Escludendo, pertanto, dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Gli aggiornamenti al 2021
Infine il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 ha previsto un nuovo congedo parentale per i lavoratori dipendenti con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto, oppure nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.
Il nuovo congedo è indennizzato al 50% della retribuzione ed è coperto da contribuzione figurativa . La misura spetta ai genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14 o con disabilità grave, che non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Sono esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata INPS.
Anche al personale scolastico spetta il congedo parentale: maggiori informazioni a questo link.
Decorrenza attuale
Dopo aver inizialmente coperto i mesi del lockdown, la legge 17 luglio 2020, n. 77 aveva esteso il periodo di fruizione del congedo parentale Covid-19 fino al 31 agosto 2020, sempre per un massimo di 30 giorni.
Infine il decreto Ristori ha modificato la disciplina del congedo parentale straordinario per i lavoratori, prorogandolo al momento fino al 31 dicembre 2020.
Con il messaggio 3105 del 11-08-2020 l’INPS ha recepito le ultime novità in materia di congedo parentale straordinario e ha rilasciato lo strumento di richiesta del congedo covid-19 ad ore.
Infine, con la circolare INPS 14 aprile 2021, n. 63 l’Istituto fornisce le istruzioni amministrative in tema di fruizione del Congedo 2021 per genitori.
Il decreto-legge n. 30/2021 ha previsto per i genitori di figli fra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione, né riconoscimento di contribuzione figurativa , con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In questi casi però, le domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai datori di lavoro e non all’INPS.
La circolare dettaglia i requisiti per fruire del congedo, la sua durata, le modalità di indennizzo, le situazioni di compatibilità e di incompatibilità, e detta le istruzioni ai datori di lavoro per la compilazione delle denunce contributive.
Congedo Parentale per Quarantena Scolastica
Facciamo anche presente che a partire da Settembre 2020 il congedo è stato esteso anche ai casi di quarantena scolastica dei figli.
Infatti il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 ha introdotto, in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli.
Si tratta di un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dalla ASL al verificarsi di casi all’interno della scuola. (Maggiori informazioni a questo link).
Inoltre l’ultima la circolare INPS n. 132/2020, ha fornito le ultime disposizioni in merito all’ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo.
In particolare, è stata prevista la possibilità di utilizzare il congedo di cui trattasi, in alternativa al lavoro in modalità agile, anche nelle ipotesi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico, come specificato successivamente. (Maggiori informazioni a questo link).
Come presentare domanda?
Ci sono leggere differenze su come presentare domanda per i lavoratori pubblici e per quelli privati.
Modulistica
Con il messaggio del 30 marzo 2020 l’INPS ha comunicato che:
“sono in linea le procedure di compilazione e invio on line delle domande relative ai congedi per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Si è altresì [provveduto ad adeguare le informative presenti nella procedura per l’acquisizione delle domande […] per la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992.”
A questo link potete ottenere un esempio di modello fac-simile per richiedere il congedo parentale.
Per il 2021, invece nel messaggio del 28 luglio 2021, n. 2754, l’INPS ha fornito indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande.
Le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle stesse, purché, nello specifico congedo orario, ricadenti all’interno dell’arco temporale previsto dalla norma (dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021). La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito web dell’Istituto, chiamando il Contact center ovvero attraverso gli Istituti di Patronato.
Dipendenti Pubblici
Nella circolare INPS numero 116 del 2 ottobre 2020, l’istituto specifica che i dipendenti del settore pubblico non devono inviare la propria domanda per fruire del congedo parentale straordinario COVID all’INPS ma direttamente alla propria amministrazione di appartenenza.
Questo tenendo presente che le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
A questo link un riepilogo completo sul Congedo straordinario Legge 104 Dipendenti Pubblici.
Dipendenti Privati
Per chi lavora nel settore privato, invece, si deve compilare la domanda:
- tramite il portale web dell’Inps, se in possesso di una delle credenziali previste per accedere (SPID, CIE o CNS), utilizzando la modalità telematica;
- tramite il Contact center integrato, telefonando al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);
- rivolgendosi ai servizi gratuiti offerti dai Patronati.
Si ricorda, ovviamente che per ottenere le credenziali SPID occorre registrarsi sul sito di uno tra gli “Identity Provider” che sono autorizzati a rilasciare lo SPID.
Nello specifico occorre possedere e registrare nei vari campi:
- un indirizzo e-mail
- il numero di telefono del proprio cellulare
- un documento di identità valido (carta di identità elettronica o passaporto)
- la tessera sanitaria con il codice fiscale (per una guida alla tessera sanitaria cliccate qui).
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it