congedo-parentale-2023-parto-plurimoIn una recente risposta al quesito di un Ente l’Aran (Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni) ha fornito chiarimenti sul congedo parentale per il 2023: si ha diritto alla retribuzione al 100% ad entrambi i genitori in caso di parto plurimo?


Si ricorda che il Congedo Parentale, a partire dal 2023, ha subito delle importanti modifiche grazie all’ultima Legge di Bilancio.

La legge di bilancio allunga, nello specifico, i tempi di fruizione per il congedo parentale e aumenta le retribuzioni totali.

Nello specifico si registra un incremento dal 30 all’80 per cento sull’indennità per congedo parentale destinata a:

  • madri lavoratrici dipendenti
  • padri lavoratori dipendenti

Questi soggetti possono fruire dell’indennità maggiorata all’80 per cento:

  • in alternativa tra loro
  • e nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Adesso l’Aran, con il parere oggetto di questo articolo, fornisce ulteriori chiarimenti sulla modifica apportata all’articolo 45, comma 3, del nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022 in tema di congedo parentale.

Congedo Parentale 2023: quali regole in caso di parto plurimo?

In sintesi, secondo l’Aran, la tutela di miglior favore di previsione contrattuale riconosciuta ai primi trenta giorni di congedo parentale fruiti dalle lavoratrici madri, o in alternativa dai lavoratori padri, in caso di parto plurimo, deve essere estesa a ciascuno dei figli avuti dalla coppia.

A differenza del Contratto precedente dunque, che in presenza di parti plurimi indicava che il congedo spettasse una sola volta cumulativamente per entrambi i genitori, con il nuovo CCNL di novembre 2022 l’orientamento è completamente mutato. Infatti con le regole attuali il beneficio di miglior favore deve intendersi esteso a ciascuno dei figli.

Il testo del parere

Potete consultare qui di seguito il documento dell’Aran.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it