Dopo l’approvazione della legge di bilancio 2023 alla fine dello scorso anno sono arrivate anche alcune novità in materia di congedo parentale: ecco un riepilogo.
All’interno della manovra economica per il 2023, che per quest’anno ha un valore complessivo pari a 35 miliardi di euro, sono presenti numerose misure a tutela del lavoro e della famiglia.
Sono presenti, infatti, tra le altre cose, misure contro l’inflazione, sull’assegno unico per le famiglie, sul reddito alimentare e sul congedo parentale.
Analizziamo, in questo breve articolo, quali sono tutte le novità previste su quest’ultimo punto e su come cambia il congedo parentale a partire dal 2023.
Congedo Parentale: tutte le novità del 2023
Si ricorda che il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti, a condizione che abbiano un rapporto di lavoro in corso.
L’indennità, invece, non spetta a:
- genitori disoccupati o sospesi;
- genitori lavoratori domestici;
- genitori lavoratori a domicilio.
Ma quali sono le novità per quest’anno? La legge di bilancio allunga,nello specifico, i tempi di fruizione per il congedo parentale e aumenta le retribuzioni totali.
Nello specifico si registra un incremento dal 30 all’80 per cento sull’indennità per congedo parentale destinata a:
- madri lavoratrici dipendenti
- padri lavoratori dipendenti
Tuttavia questi soggetti possono fruire dell’indennità maggiorata all’80 per cento:
- in alternativa tra loro
- e nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
Confermate le novità introdotte dal DL Conciliazione vita-lavoro
Restano inoltre in vigore tutte le altre novità in materia di congedo parentale introdotte dal decreto conciliazione vita-lavoro (Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105.)
Con questo testo il diritto all’indennità risulta esteso fino ai 12 anni d’età del bambino, rispetto ai sei anni precedentemente previsti, e con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili che complessivamente possono arrivare fino a un massimo di nove mesi e non più sei.
In presenza di un solo genitore o di un genitore con affidamento esclusivo, la durata massima del congedo per i figli fino a 12 anni di età, passa da 10 a 11 mesi.
Per quanto riguarda i genitori adottivi e affidatari, la legge prevede infatti che siano equiparati ai genitori naturali in materia di congedi per maternità e congedi parentali.
Infine il diritto all’indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile. Per evitare la perdita del diritto, è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all’INPS (prima dello scadere dell’anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità.
Quando fare domanda?
La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, tranne per gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali a termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per i quali è previsto il pagamento diretto dall’INPS, così come per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome.
Come fare domanda?
Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale online all’INPS attraverso il servizio dedicato (previa registrazione/accesso con credenziali). Il menu del servizio si articola nelle seguenti voci:
- informazioni – pagina che descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori in caso di parto, adozione o affidamento;
- manuali – pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d’uso della funzionalità di “acquisizione domanda” disponibili per ogni categoria di lavoratrice/lavoratore;
- acquisizione domanda – funzionalità che consente la compilazione e l’invio della domanda di congedo parentale per le diverse categorie di lavoratrici/lavoratori;
- annullamento domande – funzionalità che permette di annullare la domanda inserita;
- consultazione domande – funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all’INPS.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it