Nella risposta n. 5257-2020 l’analisi di quanto previsto dall’articolo 31 del contratto degli statali.
Congedo Matrimoniale Dipendenti Pubblici: arrivano nuovi e interessanti chiarimenti da parte dall’ARAN.
L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ha infatti risposto alla domanda posta da un ente che chiedeva lumi sulla corretta interpretazione dell’art. 31, comma 2, del Ccnl funzioni locali 2016-2018.
In particolare la risposta contenuta nella nota n. 5257-2020 si sofferma sulle regole previste dal contratto degli statali, con un focus particolare sull’ipotesi di celebrazione del matrimonio civile e del rito religioso in date diverse.
Congedo Matrimoniale Dipendenti Pubblici: l’ARAN risponde ad un quesito
La risposta, come anticipato, si sofferma sulla corretta interpretazione dell’art. 31, comma 2, del Ccnl funzioni locali 2016-2018.
Tale norma ha previsto la possibilità di chiedere i canonici 15 giorni di permesso straordinario retribuito per nozze entro i 45 giorni successivi alla celebrazione.
Essa, infatti, recita che
«Il dipendente ha (…) diritto a un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio».
Per questo l’Ente ha chiesto se il congedo matrimoniale possa essere fruito a seguito di matrimonio religioso nel caso in cui il dipendente ne faccia richiesta e non ne abbia fruito in occasione del precedente matrimonio civile.
Secondo l’ARAN spetta al dipendente scegliere se utilizzare il congedo in occasione del matrimonio civile o religioso. Il termine dei 45 giorni previsto dal contratto dei dipendenti pubblici dovrà essere conteggiato dal giorno del rito prescelto, dandone comunicazione all’ente di riferimento.
Non si ha diritto al congedo matrimoniale in caso di celebrazione del solo matrimonio religioso e senza trascrizione: tuttavia si ha la possibilità di scegliere di usufruire dei 15 giorni di congedo matrimoniale dopo il rito religioso, a patto che sia stato celebrato anche il rito civile.
Infine il congedo comunque può essere fruito una volta sola, salvo il caso in cui il dipendente convoli a nuove nozze a seguito di divorzio o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it