congedo-covid-figli-in-dadEcco tutte le istruzioni dell’INPS in merito al nuovo Congedo Covid per genitori con figli in DAD.


L’articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto un Congedo straordinario

  • per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree cosiddette zone rosse del territorio nazionale
  • e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado. O in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Questo indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

La circolare dell’INPS n. 2-2021 contiene dunque le indicazioni per il congedo straordinario destinato ai genitori con figli minori di 14 anni frequentanti le secondarie di primo grado in Dad in zone rosse.

Congedo Covid per figli in DAD

Possono usufruirne i genitori dipendenti. Sono invece esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata.

Il congedo può essere inoltre fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Inoltre ricordiamo che anche al personale scolastico spetta il congedo parentale: maggiori informazioni a questo link.

Regole per la fruizione

Le regole da seguire sono queste:

  • il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e solo se non è possibile svolgere il lavoro in modalità agile.
  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere.
  • non è possibile fruire del congedo negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile. Smart Working che risulta quantomeno concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
  • poi non è possibile fruire del congedo in parola negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, per lo stesso figlio;
  • è compatibile la fruizione del congedo di cui trattasi negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo per un altro figlio di entrambi i genitori;
  • inoltre è compatibile la fruizione del congedo in argomento con la fruizione da parte dell’altro genitore, per un altro figlio di entrambi i genitori;
  • infine risulta possibile fruire del congedo in parola nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Saranno successivamente fornite, con apposito messaggio, le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo da inoltrarsi esclusivamente in modalità telematica.

La Circolare dell’INPS

A questo link il testo completo della Circolare.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it