La recente sentenza del Tribunale di Agrigento n. 333 del 20 marzo 2025 affronta una questione di primaria importanza per la disciplina dei contratti pubblici, con particolare riferimento all’obbligazione assunta da un ente locale nei confronti di un professionista per l’opera prestata (nel caso di specie un avvocato).


Il pronunciamento si concentra sulle stringenti condizioni che devono sussistere affinché un Comune possa ritenersi giuridicamente vincolato al pagamento del compenso professionale, ribadendo principi fondamentali in materia di spesa pubblica e forma degli atti amministrativi.

Il caso in esame trae origine dall’opposizione proposta da un Comune siciliano avverso un decreto ingiuntivo emesso a favore di un avvocato per il pagamento di compensi professionali.

Il Comune opponeva, tra l’altro, la mancanza di un valido contratto scritto e di una deliberazione di impegno della relativa spesa, in presunta violazione dell’articolo 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – TUEL).

Condizioni per l’obbligazione comunale al pagamento di prestazioni professionali

Il Tribunale di Agrigento, accogliendo l’opposizione e revocando il decreto ingiuntivo, ha statuito che, affinché il Comune resti giuridicamente vincolato al pagamento del compenso a un professionista, è necessaria la contestuale sussistenza dei seguenti adempimenti:

1) la delibera di affidamento dell’incarico, che autorizza il Sindaco a concludere il relativo contratto;

2) la conclusione di detto contratto tra il Sindaco e il professionista in forma scritta.

Il Tribunale ha infatti sottolineato come la volontà di obbligarsi da parte della pubblica amministrazione debba manifestarsi con la forma scritta ad substantiam, a garanzia del regolare svolgimento dell’attività negoziale della P.A. e che una mera deliberazione di concludere un contratto non costituisce un’accettazione contrattualmente rilevante, bensì un mero “atto interno revocabile ad nutum, inidoneo a dar luogo all’incontro dei consensi“.
Nel caso specifico, è stata rilevata la mancanza del contratto d’opera sottoscritto congiuntamente dalle parti, non ritenendosi sufficiente la sola determinazione sindacale di conferimento dell’incarico.

3) L’esistenza di copertura finanziaria, attestata dal responsabile del servizio finanziario, vale a dire l’imputazione della spesa ad un capitolo di bilancio capiente, al fine di evitare impegni di spesa eccedenti i limiti stanziati.

Il Tribunale ha richiamato l’articolo 191 del TUEL, evidenziando come sia necessaria la registrazione dell’impegno contabile sul competente capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5 del TUEL.

Nel caso in esame, oltre alla mancanza di un valido contratto, è stata riscontrata l’assenza di un valido impegno di spesa, non potendosi ritenere sufficiente un’iniziale previsione di spesa limitata e rinviata ad un successivo atto per la determinazione definitiva del compenso.

Le conclusioni dei giudici

La sentenza ribadisce un principio consolidato secondo cui la mancanza di uno solo di questi elementi essenziali determina la nullità dell’incarico professionale nei confronti dell’ente locale, con tutto ciò che ne discende anche in termini di possibili connesse responsabilità.

Invero, in tal caso, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, ai sensi dell’articolo 191, comma 4, del TUEL.

Il Tribunale ha inoltre escluso l’esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A. per difetto del cd. requisito della sussidiarietà, potendo il professionista agire nei confronti dell’amministratore o del funzionario che ha consentito la prestazione.

In conclusione, la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 333 del 2025 si pone come un’importante affermazione della rigorosa disciplina che regola l’assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali.

Essa sottolinea la centralità della forma scritta ad substantiam per i contratti pubblici e l’inderogabile necessità di una preventiva e certa copertura finanziaria, in linea con i principi di sana gestione finanziaria e responsabilità che devono improntare l’azione amministrativa degli enti territoriali.

Sul fronte opposto, tale pronuncia evidenzia la necessità per i professionisti che intendono contrattare con la pubblica amministrazione di verificare scrupolosamente l’esistenza di tutti i presupposti normativi e procedurali, al fine di evitare spiacevoli contenziosi e la mancata remunerazione per l’attività svolta.


Fonte: Avv. Giuseppe Vinciguerra - Segretario Generale Comune di Canicattì (AG)