La risposta ad un quesito in materia di personale ed organizzazione, nello specifico su concorsi pubblici e validità temporale dello scorrimento delle graduatorie, a cura del Dottor Andrea Bufarale.
Questo Ufficio personale (Ente Locale), dovendo procedere allo scorrimento di una graduatoria concorsuale per il profilo di istruttore amministrativo, approvata nel mese di gennaio 2019, chiede se la stessa è soggetta al termine di validità biennale (invece che triennale) introdotto dall’art. 1, comma 147 e seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 come modifica all’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Concorsi Pubblici: periodo di validità dello scorrimento graduatorie
La questione posta dall’Ente, pur trovando soluzione in base alla tempistica di approvazione della graduatoria, merita un dovuto approfondimento in base all’aggiornamento normativo avvenuto con la Legge di Bilancio dello scorso anno (n. 160/2019) in quanto oggetto di diffusa interpretazione.
Iniziamo col dire che la graduatoria descritta, approvata nel gennaio del 2019, è sottoposta sicuramente al regime di validità triennale sia ai sensi della precedente formulazione dell’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che dell’art. 91 del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che tuttora, nella sua formulazione vigente, ne prevede la validità triennale per gli Enti Locali.
Questo per il principio del “tempus regit actum” ovvero la modifica legislativa della validità biennale introdotta quale modifica al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è entrata in vigore solamente il 1 gennaio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160 – Legge di bilancio per il 2020) e pertanto, in ogni caso, non può che valere per le graduatorie approvate da quella data escludendone ogni retroattività.
Detto ciò, è necessario fare un quadro della normativa richiamata.
Come già detto, infatti, la L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha modificato esclusivamente l’art. 35, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (prevedendo la validità biennale delle graduatorie) mantenendo pertanto inalterata la formulazione dell’art. 91 del TUEL dove al comma 4 è previsto che “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”.
Si potrebbe pertanto pensare ad un doppio binario di vigenza delle graduatorie concorsuali: triennale per gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 91 comma 4 del Tuel in quanto norma di principio (lex specialis) e biennale per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni (art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) sottolineando però che poi è lo stesso Tuel, all’art. 88, a richiamare espressamente la disposizione che al personale in servizio presso gli Enti Locali si applicano le norme del Testo unico del Pubblico Impiego.
Questa divergenza tra norme, è bene dire, non è stata ancora chiarita in via definitiva.
Si noti infatti che in un anno di vigenza, possiamo registrare soltanto il parere espresso dalla Corte dei Conti Sardegna Sez. giurisdiz., 21 aprile 2020, n. 85 che si è espressa nel favor della durata triennale per le graduatorie degli Enti Locali per via della specialità della norma riferita a tale categoria di Enti.
Pertanto, fermo restando la validità triennale delle graduatorie approvate entro il 31.12.2019, possiamo consigliare per i concorsi futuri di utilizzare, a partire dal bando di concorso, una formula di chiusura ampia che renda flessibile la durata della graduatoria che si formerà a seguito della procedura in base alla giurisprudenza che si formerà in merito (es. la graduatoria potrà avere durata triennale o biennale a decorrere dalla data di approvazione della stessa a seguito di interpretazione normativa e/o giurisprudenziale delle modifiche introdotte all’art. 35, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160).
[A questo link trovate il videocommento del Dottor Andrea Bufarale e del Dottor Simone Chiarelli in merito a Tutte le novità sui Concorsi Pubblici: validità, scorrimento graduatorie ed assunzioni].
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Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]