E’ illegittimo il concorso pubblico indetto dall’ente comunale per la copertura di unposto di istruttore amministrativo contabile, se il relativo bando è stato pubblicato solo nel sito informatico del comune e non anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In materia, il Consiglio di Stato, Sez. V con sentenza n. 227 del 25/01/2016, ha stabilito l’invalidità di tale procedimento concorsuale, atteso che «l’obbligo di pubblicazione dei bandi per concorso a pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – previsto dall’art. 4 del d.P.R. n. 487 del 1994 – costituisce una regola generale attuativa dell’art. 51, primo comma, e dell’art. 97, comma terzo, della Costituzione».
Detta normativa è finalizzata al raggiungimento di massima pubblicità e conoscibilità della indizione del concorso per «tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato e non è stata incisa – neanche per incompatibilità – dall’art. 35, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 165-2001, che ha fissato il criterio della “adeguata pubblicità”, in aggiunta e non in sostituzione della regola di carattere generale».Come sottolineato dal Collegio, quindi «la mancata pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale comporta la legittimazione alla sua impugnazione da parte di chi abbia interesse a parteciparvi, senza bisogno ovviamente di proporre la domanda di partecipazione, la cui mancanza è dipesa proprio dalla mancata pubblicazione del bando, in violazione della normativa vigente».
Con la sentenza impugnata, il TAR per il Piemonte ha accolto il ricorso di primo grado n. 607 del 2015 ed ha annullato tutti gli atti del procedimento concorsuale, indetto dal Comune di Gavi per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile. Il TAR ha ravvisato la fondatezza della censura con cui il ricorrente in primo grado ha lamentato che il bando di concorso non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Con l’appello in esame, la vincitrice del concorso ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendo che in sua riforma il ricorso di primo grado sia respinto. Ella ha dedotto che – contrariamente a quanto ha ritenuto il TAR – la mancata pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale va considerata legittima, a seguito della entrata in vigore dell’art. 32 della legge n. 69 del 2009, che ha previsto l’obbligo delle Amministrazioni di pubblicare i provvedimenti sui propri siti informatici. Ritiene la Sezione che le censure dell’appellante, così riassunte, vadano respinte.
Come ha rilevato la Sezione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 giugno 2015, n. 2801), l’obbligo di pubblicazione dei bandi per concorso a pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – previsto dall’art. 4 del d.P.R. n. 487 del 1994 – costituisce una regola generale attuativa dell’art. 51, primo comma, e dell’art. 97, comma terzo, della Costituzione. Tale regola ha la finalità di consentire la concreta massima conoscibilità della indizione di un concorso pubblico a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato e non è stata incisa – neanche per incompatibilità – dall’art. 35, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 165-2001, che ha fissato il criterio della «adeguata pubblicità» in aggiunta e non in sostituzione della regola di carattere generale.
Neppure rileva in contrario l’art. 32 della legge n. 69 del 2009, poiché il suo comma 7 ha ribadito il perdurante vigore delle disposizioni – anche di rango secondario – che in precedenza hanno disposto la pubblicazione di atti amministrativi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La mancata pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale comporta la legittimazione alla sua impugnazione da parte di chi abbia interesse a parteciparvi, senza bisogno ovviamente di proporre la domanda di partecipazione, la cui mancanza è dipesa proprio dalla mancata pubblicazione del bando, in violazione della normativa vigente.