Il Consiglio di Stato, Sezione Terza nella sentenza dell’11.3.2016 n. 965 ha annullato il bando di corso di specializzazione per Segretari Comunali e Provinciali 2014 nella parte in cui ha previsto che il requisito minimo di anzianità per la partecipazione (2 anni) dovessse essere maturato alla data del 31 agosto 2014 invece che alla data di presentazione della domanda: è infatti illegittimo il bando che prevede una data di maturazione dei titoli anteriore alla presentazione della domanda.
Con la sentenza appellata n. 97/2016, il TAR ha poi respinto il ricorso, affermando, in sintesi, che:
(a) – la contestata previsione del bando non violerebbe l’art. 2, comma 7, del d.P.R. 487/1994, trattandosi non dell’ammissione ad un concorso pubblico, ma dell’accesso ad un corso di specializzazione riservato ai segretari comunali;
(b) – anche a voler ritenere che il principio generale espresso dalla citata disposizione sia applicabile, esso non precluderebbe all’Amministrazione, nell’esercizio di una non arbitraria potestà discrezionale e specialmente nel caso di concorsi riservati a determinate categorie di dipendenti, di stabilire un termine diverso, non successivo, ma anteriore a quello per la presentazione della domanda (cfr. Cons. Stato, IV, n. 6536/2008 e n. 2798/2005);
(c) – la individuazione della data rilevante per il possesso del requisito della anzianità di due anni è maturata nell’àmbito di un articolato procedimento, che ha visto l’impulso del Consiglio direttivo dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, la calendarizzazione dei corsi con assenso delle organizzazioni sindacali, la presa d’atto della ripartizione delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2014, il parere favorevole della conferenza Stato-città ed autonomie locali, sicché non sarebbero configurabili vizi logici, né corrispondenti censure sarebbero state prospettate dalla ricorrente;
(d) – anche se per il precedente analogo corso Se.F.A. 2013 CC era stato richiesto il possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, una tale determinazione non vincolava l’Amministrazione, in quanto, in assenza di dimostrazioni di segno opposto, tale scelta ben potrebbe essere giustificata dalla diverse situazioni contingenti cui i corsi, di anno in anno, fanno fronte (cfr. Cons. Stato, I, n. 818/2015).
A seguito del deposito della sentenza di primo grado, il Ministero dell’Interno – con un provvedimento in data 14 gennaio 2016 – in prossimità del loro svolgimento ha escluso l’appellante dagli esami finali del corso di specializzazione. Con l’appello in esame, l’interessata ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia accolto.
Quanto all’art. 2, comma 7, del d.P.R. 487/1994 (per il quale «i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione»), è ben vero che esso testualmente riguarda l’«accesso» agli impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni, e dunque non anche la selezione indetta dal Ministero dell’Interno per la scuola di specializzazione de qua (in quanto il superamento del corso di specializzazione in questione, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 465/1997 e del c.c.n.l. del 16 maggio 2001, costituisce un requisito di idoneità per l’inserimento nella fascia professionale superiore).
Tuttavia, si deve ritenere che tale disposizione costituisce espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità dell’amministrazione e di parità di trattamento dei candidati.
Infatti, in coerenza col favor partecipationis nelle procedure di selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione.
La determinazione di una data diversa – non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande – implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti della categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento.