La Corte dei Conti, alla luce della richiesta di chiarimenti di un ente locale, fornisce indicazioni sulle voci di spesa per le assunzioni nei Comuni.
Nel caso in esame un Sindaco di un Comune ha posto tre quesiti ai giudici riguardanti:
- la legittimità e la sussistenza della deroga recata dall’art. 7, comma 1 del DPCM interministeriale del 17 marzo 2020, rispetto al limite di spesa per il personale previsto
- i correttivi da utilizzare per predisporre conteggi corretti per tutti gli enti coinvolti rispetto alla circolare esplicativa che indica le voci del Piano dei conti con cui registrare la spesa del personale e le entrate correnti
- e i correttivi da utilizzare per un insieme di voci di cui “il sistema previgente” stabiliva lo stralcio dalla spesa effettiva di personale (si indicano, a titolo esemplificativo, compensi ISTAT, straordinari elettorali, diritti di rogito, incentivi codice contratti, incentivi recupero evasione tributaria, rimborsi incarichi in altri enti).
Comuni, voci di spesa per le Assunzioni: i chiarimenti della Corte dei Conti
In primo luogo, per i magistrati contabili, una circolare non ha «cogenza» nella gerarchia delle fonti.
La Corte dei conti della Lombardia così evidenzia alcuni nei nella circolare interministeriale. E si riferisce alle modalità di quantificazione delle spese di personale per i calcoli del rapporto con le entrate correnti per misurare la sostenibilità finanziaria dei Comuni in attuazione del Dm 17 marzo 2020.
La delibera n. 125/2020 si distacca così dalle indicazioni dei ministri suggerendo ai Comuni di valutare autonomamente quali voci considerare per il calcolo della percentuale.
Dovrà, pertanto, essere considerata spesa di personale, dal comune capofila come anche dagli altri comuni, tutto ciò che attiene, nella sostanza, all’assunzione del personale stesso. Spetta all’ente motivare adeguatamente l’inclusione (o l’esclusione) di voci che, per loro natura, presentino eventuali ambiguità.
Infine, le norme del “sistema previgente” che, per motivi diversi, stabiliscono “puntualmente un insieme di voci da stralciare dalla spesa effettiva del personale”, non travolte dal nuovo sistema di calcolo dello spazio assunzionale, vanno con esso armonizzate.
Sarà quindi responsabilità dell’Ente stabilire e motivare eventuali correttivi rispetto alla prassi precedente la riforma.
A questo link il testo completo della Delibera della Corte dei Conti.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it