patto_stabilita1I giudici contabili della Sezione di controllo per il Molise hanno risposto ad una richiesta di parere in merito alle modalità di valutazione delle capacità assunzionali dei Comuni soggetti a patto di stabilità.


 

La Corte dei Conti – Sezione di controllo per il Molise ricorda innanzitutto che l’art.1, comma 228 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) introduce una forte limitazione alla possibilità di turn-over di cui al DL n. 90/2014, ridefinendo la capacità assunzionale per gli anni 2016/2018 nella misura del 25% della spesa del personale cessato nell’anno precedente. D’altro canto, la stessa norma nulla ha innovato in ordine alla perdurante possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui residui ancora disponibili ex art.3, comma 5, D.L. n. 90/2014.

 

L’art.3, comma 5 del d.l. n.90/2014 che ha sostituito l’art.76, comma 7, del d.l. n.112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133/88, contenente la pregressa disciplina del turnover per gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno. La norma più recente si caratterizza per la fattispecie “frazionale”, che individua la spesa per nuove assunzioni sulla base del “budget” derivante da intervenute cessazioni (Sezione delle Autonomie, deliberazione n.28/SEZAUT/2015/QMIG).

 

Nella disciplina vigente le percentuali di sostituzione sono del 60% nel 2014 e 2015; dell’80% nel 2016 e 2017 e del 100% negli anni successivi. L’art.4, comma 3, del D.L. n.78/2015 (che non ha subito modifiche dalla relativa legge di conversione n.125/2015) ha integrato il citato art.3, comma 5, del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n.114/2014, prevedendo, oltre al cumulo dal 2014 delle risorse per arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, la possibilità di utilizzare a tal fine anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.