A rispondere all’interrogativo e la Corte dei Conti delle Marche, con la delibera 106/2024: ecco quando un Comune può cedere i propri spazi assunzionali.


La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti delle Marche ha emesso una deliberazione (n. 106/2024/PAR) chiarendo i limiti delle disposizioni riguardanti la cessione delle capacità assunzionali da parte dei Comuni. La decisione nasce dalla richiesta del Comune di Appignano di un parere sulla possibilità di trasferire le proprie capacità assunzionali a un’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione dei rifiuti.

Che cosa si intende per “spazi assunzionali”?

Per “spazi assunzionali” si intende la capacità di un ente pubblico, come un Comune, di assumere nuovo personale. Questa capacità è determinata da vari fattori, tra cui:

  1. Limiti di bilancio: gli spazi assunzionali sono vincolati dal rispetto dell’equilibrio di bilancio. Un Comune può assumere nuovo personale solo se ciò non compromette la sostenibilità finanziaria del suo bilancio a lungo termine.
  2. Valore soglia: la normativa stabilisce un valore soglia per la spesa complessiva del personale, che è una percentuale delle entrate correnti dell’ente. I Comuni devono mantenere la spesa per il personale entro questo valore soglia.
  3. Piani triennali del fabbisogno di personale: gli enti locali devono pianificare le proprie necessità di personale in piani triennali, che devono essere coerenti con le capacità finanziarie dell’ente.
  4. Leggi e regolamenti: esistono specifiche leggi e regolamenti che disciplinano quante e quali assunzioni possono essere fatte, tenendo conto delle dimensioni demografiche del Comune e di altri parametri economici.

In sintesi, gli spazi assunzionali rappresentano il margine entro il quale un ente locale può effettuare nuove assunzioni di personale, tenendo conto dei vincoli di bilancio e delle normative vigenti.

Il Comune può cedere i propri spazi assunzionali?

Secondo l’art. 32, comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), “i Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione di Comuni di cui fanno parte”. Tuttavia, la Corte dei Conti ha stabilito che tale norma è di stretta interpretazione e non estensibile a enti diversi dall’Unione dei Comuni, come nel caso delle Assemblee territoriali d’ambito.

L’art. 33, comma 2 del Decreto-Legge n. 34/2019 consente ai Comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in linea con i piani triennali del fabbisogno di personale, a patto che si mantenga l’equilibrio di bilancio. I Comuni che si trovano al di sotto del valore soglia possono aumentare la spesa di personale fino al raggiungimento di detto valore, purché venga garantito l’equilibrio strutturale dei bilanci e la coerenza con il piano triennale del fabbisogno di personale.

La Corte ha ribadito che tali disposizioni non consentono deroghe ai rigidi vincoli di spesa stabiliti dal sistema normativo. Questo quadro normativo prevede un preciso rapporto tra spesa per assunzioni di personale e entrate correnti, che non può essere alterato se non nei casi eccezionali previsti dalla legge.

Le conclusioni dei giudici contabili

La richiesta del Comune di Appignano di cedere le proprie capacità assunzionali all’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione dei rifiuti non è quindi ammissibile. Tale Assemblea non rientra, come abbiamo visto, nel perimetro applicativo del TUEL.

Inoltre, la normativa regionale (L.R. Marche n. 24/2009) e la convenzione tra enti locali non autorizzano il trasferimento delle capacità assunzionali. La messa a disposizione di risorse umane e strumentali prevista dalla convenzione si limita all’utilizzo congiunto delle stesse e non implica una cessione di capacità assunzionali.

La deliberazione della Corte dei Conti delle Marche rappresenta un chiarimento importante per tutti i Comuni della regione, confermando l’interpretazione rigorosa delle norme sulla cessione delle capacità assunzionali e rafforzando il principio della sostenibilità finanziaria nella gestione delle risorse umane nel settore pubblico.

Il testo della delibera

Qui il documento completo.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it