La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 26908/2024, ha chiarito che i dipendenti pubblici in distacco sindacale a tempo pieno non hanno diritto a ricevere i compensi legati alla performance.
La decisione ha confermato una precedente pronuncia della Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che aveva rigettato la richiesta di un dipendente INPS di ricevere tali compensi durante il periodo di distacco sindacale.
Il contesto e la controversia
Al centro della questione si trovava la richiesta di compensi aggiuntivi, presentata da un dipendente in distacco presso un’associazione sindacale dal 2015. La Corte d’Appello aveva basato la propria decisione su due criteri:
- il primo, previsto dall’art. 7, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono elargire compensi accessori non legati a prestazioni effettivamente svolte.
- invece il secondo punto si riferisce all’articolo 17 del Contratto Collettivo Quadro (CCNQ) del 1998, che permette di erogare tali compensi solo in proporzione al contributo effettivo del lavoratore.
La Corte ha ritenuto che questa limitazione dovesse essere applicata anche ai dipendenti sindacali a tempo pieno per garantire uniformità con altri lavoratori che operano con un impegno parziale.
La posizione della Cassazione: zero compensi per performance a dipendenti in distacco sindacale a tempo pieno
Il dipendente ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che l’interpretazione della Corte d’Appello violasse il suo diritto costituzionale alla retribuzione, e citando precedenti contrattuali e giudiziari che riconoscevano il diritto agli incentivi anche per chi si assentasse temporaneamente per altri motivi, come permessi per assistere familiari con disabilità o maternità.
La Cassazione ha respinto il ricorso, sostenendo che i compensi per la performance devono essere correlati al lavoro effettivo svolto. Ha confermato che, poiché i compensi incentivanti costituiscono una componente accessoria della retribuzione, il loro riconoscimento ai dipendenti in distacco sindacale a tempo pieno sarebbe contrario alla legge. La Corte ha inoltre precisato che l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 ha carattere imperativo, il che esclude qualsiasi possibilità di interpretazione derogatoria. La sentenza ha ribadito che solo ai lavoratori in distacco parziale può essere riconosciuto un incentivo proporzionale al contributo fornito agli obiettivi.
Pareri discordanti e possibili implicazioni
Il dibattito resta aperto, poiché il dipendente aveva richiamato anche interpretazioni favorevoli del Ministero delle Finanze e di precedenti giudiziari. Tuttavia, la Cassazione ha giudicato questi richiami non rilevanti, ritenendo preminente la normativa primaria. La sentenza segna una linea di rigore nell’applicazione del principio di correlazione tra compensi e prestazioni effettivamente svolte.
Un possibile impatto su altri lavoratori
Questa sentenza potrebbe avere ripercussioni su altri dipendenti pubblici in distacco sindacale a tempo pieno. La Cassazione ha sottolineato come, per garantire equità, le norme sugli incentivi non possano applicarsi diversamente per chi si trova in distacco sindacale rispetto agli altri lavoratori che contribuiscono concretamente agli obiettivi dell’ente di appartenenza. Il caso segna un precedente significativo nel bilanciare i diritti sindacali e le esigenze di efficienza delle pubbliche amministrazioni.