A distanza di oltre dieci anni, con la risposta ad un’istanza di interpello, l’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni su come certificare e dichiarare i compensi determinati in modo convenzionale
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia ha fornito un’interessante risposta che fuga alcuni dubbi sulla corretta compilazione della certificazione dei compensi a terzi o della certificazione unica dipendenti (CUD) in concomitanza di emolumenti pagati ai lavoratori considerati cooperanti ai sensi dell’art. 32, legge 49/1987.
I compensi ai cooperanti infatti sono tassati in base all’art. 54, comma 8-bis, TUIR che in base alla circ. 15/E del 01/02/2002, indipendentemente dal contratto di lavoro sottostante, li determina in modo convenzionale e li assimila ai redditi di lavoro autonomo. Altro punto importante della vicenda è il d.m. 17/09/2002 – Ministero degli affari esteri che determina in 1.188,00 EUR/mese composto di 26 giornate lavorative.
Posto che è considerato cooperante chi è inserito in un progetto cofinanziato dal M.a.e. o per il quale il M.a.e. ha rilasciato la “conformità” il problema di certificare correttamente i redditi così determinati pare non sia mai stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate.
Qualora nel periodo di imposta il rapporto lavoro che interessa il cooperante è stato solo ed esclusivamente quello, non si pone alcun problema poiché la Ong-sostituto di imposta rilascerà la certificazione dei compensi in base alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato:
modello CUD nel caso di rapporti di lavoro dipendente o assimilato (co.pro.)
certificazione dei compensi a terzi nel caso di rapporto di lavoro autonomo o occasionale
indicando gli importi convenzionalmente determinati e le ritenute effettivamente operate oltre ad indicare l’avvertenza per il cooperante che, per utilizzare la norma in questione, deve compilare il mod. Unico – quadro RE, anche se in possesso di un mod. CUD, in quanto il mod. 730 non è in grado di accogliere i redditi dei cooperanti.
Il problema sorge invece se, il lavoratore, oltre al periodo di lavoro all’estero come cooperante svolge anche attività lavorativa per la Ong in Italia (che chiameremo “lavoro domestico”).
Posto che per entrambi i periodi devono trovare collocazione in un’unica certificazione, soprattutto per il mod. CUD, si presentano alcuni problemi operativi.
L’Agenzia delle Entrate ha perciò risposto che:
per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente o assimilati:
la certificazione rilasciata (mod. CUD) sarà unica e quindi per l’intero periodo di imposta;
la stessa certificazione indicherà il numero complessivo dei giorni di durata effettiva del rapporto di lavoro e le detrazioni saranno riconosciute e calcolate in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro;
l’importo che si indica nel punto 1 della parte B del CUD, per il periodo di lavoro domestico, sarà pari alla retribuzione reale corrisposta e sarà sommata alla retribuzione convenzionale maturata per il periodo di lavoro come cooperante;
le ritenute e le detrazioni saranno indicate per l’ammontare effettivamente operato;
nella sezione “annotazioni” si dovrà indicare la parte di retribuzione domestica e la parte convenzionale nonché l’indicazione che trattasi di redditi da dichiarare ai sensi dell’art. 54, comma 8-bis, TUIR.
Non è invece necessario scindere l’importo dei punti 5, 6, 10 ecc. della parte B del CUD, tra ritenute per retribuzioni domestiche e per cooperanti in quanto l’imposta trattenuta è comunque unica e come tale è in ogni caso un credito spettante al lavoratore.
per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo:
la certificazione rilasciata sarà unica e quindi per l’intero periodo;
la certificazione conterrà (almeno) due righi: il primo riporterà l’importo corrispondente ai compensi per lavoro autonomo domestico e il secondo per il lavoro autonomo come cooperante, quest’ultimo nella misura convenzionalmente stabilita e maturata;
in entrambi i righi gli importi relativi alle ritenute saranno riportati nella misura effettivamente operata
nella certificazione si riporterà l’annotazione riferita alla parte da dichiarare ai sensi dell’art. 54, comma 8-bis, TUIR.
A parere di chi scrive, la particolare situazione non viene gestita dagli applicativi gestionali standard, sicché si ritiene corretto rilasciare le certificazioni così come sono gestite dagli applicativi alle quali si allegherà apposita dichiarazione del sostituto di imposta che ricorderà il particolare regime di tassazione dei compensi ai cooperanti e andrà a scindere la parte relativa al lavoro domestico da quella, convenzionalmente determinata, del lavoro autonomo, riportando le ritenute di conseguenza.
Per quanto riguarda il mod. 770 (riguardante il sostituto), l’Agenzia delle Entrate si è espressa nel senso che tale modello dovrà contenere esclusivamente i dati effettivamente corrisposti/trattenuti, senza alcuna annotazione in merito alle retribuzioni convenzionali poiché non ve ne è la necessità.
Resta tuttavia aperto il problema che si genererà in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni mediante incrocio dei dati lavoratore/sostituto d’imposta poiché quest’ultimo indicherà nel mod. 770 redditi nella misura realmente corrisposta e quindi superiore a quella che il lavoratore dichiarerà in funzione del regime convenzionale. A parere di chi scrive la questione si risolverà dimostrando (non senza fastidi) all’Agenzia delle Entrate la particolare situazione reddituale.
Perciò la dichiarazione rilasciata dalla Ong dovrà recare anche le indicazioni relative al periodo di lavoro prestato all’estero nonché i riferimenti identificativi del progetto finanziato dal M.a.e. o per il quale lo stesso M.a.e. ha rilasciato la conformità.
FONTE: www.vita.it
AUTORE: Giampaolo Concari