comandante-polizia-locale-diritto-riconferma-postoComandante della Polizia Locale e diritto alla riconferma del posto: ecco le regole secondo la Corte di Cassazione.


L’ordinanza della Corte di cassazione n. 5191/2019 si pronuncia in merito alla figura del Comandante della Polizia Locale e il diritto alla riconferma del posto. Diritto che, secondo la corte di giustizia, è tutt’altro che automatico.

Secondo le rilevazioni delle Corti chiamate in causa, è stato evidenziato che a seguito della contrattualizzazione dell’impiego pubblico gli atti relativi al conferimento di incarichi dirigenziali non sono espressione di potestà autoritativa, in quanto il datore di lavoro li adotta con le capacità ed i poteri del privato, sicché non sono applicabili le disposizioni dettate per i provvedimenti amministrativi dalla legge 241/1990.

Inoltre, il sistema normativo del lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali esclude la configurabilità di un diritto soggettivo a conservare una determinata tipologia di incarico dirigenziale, perché la qualifica di dirigente esprime solo l’attitudine professionale ad assumere l’incarico e non è applicabile al rapporto dirigenziale l’art. 2103 civ.

Il caso

Nel caso in questione, il ricorrente lamenta la «violazione dell’art. 8 del regolamento del Corpo di Polizia Municipale», approvato con delibera n. 900 del 7/12/2000, nella parte in cui prevede che «il Comandante della P.M., stante il ruolo e il rapporto con l’Autorità Giudiziaria, risulta essere figura dirigenziale specialistica, non rientrante nei sistemi di rotazione del personale dirigente».

Il ricorrente evidenzia che a norma dell’art. 109 del T.U. enti locali gli incarichi dirigenziali devono essere conferiti con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e, quindi, anche dal regolamento della Polizia Municipale, che non poteva essere ignorato dalla Corte d’Appello, né poteva essere disapplicato, come affermato dal Tribunale, perché in contrasto con una norma primaria, ossia con la disciplina del rapporto dirigenziale dettata dal d.lgs. n. 165/2001.

La decisione

I giudici di legittimità non hanno accolto le indicazioni del ricorrente. La riforma della dirigenza pubblica, infatti, ha da tempo evidenziato che la stessa non esprime una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente a svolgerle concretamente, per effetto del suo conferimento a termine.

L’insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale è stata desunta da tale scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell’incarico, scissione che giustifica anche la ritenuta inapplicabilità dell’art. 2103 cod. civ. al passaggio dall’uno all’altro incarico.

A questo link il testo completo della Sentenza della Cassazione.