collocamento-obbligatorio-pa-2019La direttiva 24 Giugno 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale fa luce sul collocamento obbligatorio delle categorie cd. protette presso le Pubbliche Amministrazioni.


Collocamento Obbligatorio nella PA 2019, le regole in Gazzetta Ufficiale.

Si tratta di un documento complesso frutto di una stratificazione normativa di oltre 20 anni elaborato. Allo scopo di rendere piu’ efficaci gli strumenti approntati dalla legge per i beneficiari del collocamento obbligatorio.

La direttiva affronta, altresi’, le tematiche che scaturiscono dall’estensione dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo ad altre categorie di beneficiari. Quali le vittime del dovere e di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni od infermita’ che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Anche questa normativa, infatti, impone il rispetto di precisi obblighi assunzionali alle PA.

Soggetti disabili

Il documento conferma che le PA hanno l’obbligo di assumere le categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 tra cui, in particolare, le persone in eta’ lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al quarantacinque per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidita’ civile nonche’ gli assicurati la cui capacita’ di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita’ o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Rientrano in quest’ultima categoria i soggetti che percepiscono l’assegno ordinario di invalidita’ ed ai quali, pertanto, e’ stata accertata dall’INPS una riduzione a meno di un terzo della capacita’ di lavoro, a causa di infermita’ o di un difetto fisico o mentale.

Altri casi

Vi rientrano, altresì, le persone invalide del lavoro con un grado di invalidita’ superiore al trentatre per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni vigenti; le persone non vedenti o sordomute; le persone invalide di guerra (a seguito di fatto di guerra o per servizio durante la guerra), invalide civili di guerra (menomazioni o infermita’ causate dalla guerra) e invalide per servizio (lavoratori in servizio presso amministrazioni pubbliche che hanno riportato lesioni od infermita’ dipendenti da causa di servizio) con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria tabellare.

Per l’attivazione dei benefici previsti dalla normativa sul collocamento obbligatorio occorre risultare iscritti presso l’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato ( il quale puo’, comunque, iscriversi nell’elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall’elenco in cui era precedentemente iscritto). E’ altresì richiesto il possesso dello stato di disoccupazione e, quindi, aver rilasciato la dichiarazione di disponibilita’ al lavoro (DID) ed un’età anagrafica compresa tra i sedici anni di eta’ e l’eta’ pensionabile prevista dall’ordinamento per il settore pubblico (67 anni attualmente).

Modalità

Tre le modalita’ di assunzione da parte delle PA:

1) la chiamata numerica (mediante avviamento) per le categorie ed i profili per cui e’ richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo in base all’art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001;

2) il concorso (con riserva di posti) per le altre qualifiche secondo l’art. 16 della legge n. 68/1999;

3) le convenzioni ai sensi dell’art. 11 della medesima legge n. 68/1999.

Altre specifiche

Il documento esamina poi i rapporti e le condizioni per l’attivazione delle tre modalità di assunzione e gli adempimenti chiesti alle amministrazioni pubbliche. La direttiva illustra, in particolare, la modalità di calcolo della quota d’obbligo (sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu’ di cinquanta dipendenti; due lavoratori, se occupano da trentasei a cinquanta dipendenti; un lavoratore, se occupano da quindici a trentacinque dipendenti) indicando che rispetto alle amministrazioni pubbliche che hanno un’articolazione sul territorio, la quota deve essere computata a livello nazionale facendo sempre riferimento al totale dei dipendenti in servizio presso l’amministrazione complessivamente intesa, ferma restando la ripartizione per aree o categorie.

Le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo non sono, inoltre, da computare nel budget assunzionale e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarieta’, nel limite della quota calcolata sulla base di computo di cui all’art. 4 della legge n. 68/1999.

Vittime del terrorismo

La direttiva, come anticipato, passa in rassegna gli obblighi assunzionali previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata nonche’ il coniuge ed i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi. Con riferimento a queste categorie l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato può avvenire anche se l’interessato non è in possesso dello stato di disoccupazione e, se esercitata dai parenti dell’invalido, l’iscrizione è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale.

Inoltre, non si applica la quota d’obbligo prevista dall’articolo 18, co. 2 della legge 68/1999 (1% dei posti). Le assunzioni possono avvenire anche con il superamento della stessa. Nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e di quelli relativi alla dotazione organica.

Il documento, quindi, illustra le conseguenze in merito alla possibilità, non remota, che un soggetto presenti caratteristiche per essere ascritto sia alla tipologia delle vittime del terrorismo sia a quella legata al solo stato di disabilità. Alle vittime del terrorismo, peraltro, sono equiparate quelle del dovere per effetto del comma 562 dell’art. 1 della legge 266/2005.