cig-naspi-importi-2019CIG e Naspi, gli importi per il 2019. Aggiornati dall’Inps gli importi delle prestazioni contro la disoccupazione involontaria e la cassa integrazione guadagni.


Crescono leggermente gli importi degli ammortizzatori sociali nel 2019. Lo precisa l’Inps nella Circolare numero 5/2019 pubblicata ieri con la quale l’istituto provvede ad adeguare gli importi delle prestazioni di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e delle prestazioni contro la disoccupazione. Ogni anno gli importi delle prestazioni in parola devono essere rivalutati in base all’andamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati; dato che questa volta l’indice ha registrato un incremento dell’1,1% i valori sono stati rivisti al rialzo.

Il Decreto Cura Italia per l’emergenza Coronavirus contiene una specifica norma sui tempi di presentazione della domanda di NASpI. La proroga è contenuta nell’articolo 33 del dl 18/2020.

Per maggiori informazioni potete consultare l’articolo dedicato alla proroga e l’articolo di riepilogo sulla NASpI 2020.

CIG e Naspi 2019: importi

 

A seguito del predetto incremento l’importo della cassa integrazione guadagni nel 2019 raggiunge quota 1.124,04 euro per retribuzioni superiori a 2.148,74 euro, mentre per salari inferiori alla predetta cifra l’importo sarà di 935,21 euro. I valori tengono conto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 41/1986 pari al 5,84%. I trattamenti di integrazione salariale per il settore edile dovuti ad intemperie stagionali raggiungono un importo pari a 1.122,25€ e a 1.348,84 a seconda rispettivamente la retribuzione è inferiore o superiore a 2.148,74€. Questi trattamenti godono, infatti, di una maggiorazione del 20% rispetto all’integrazione salariale ordinaria.

 

 

 

 

Per la Naspi, il sussidio contro la disoccupazione involontaria introdotto dal Jobs Act a partire dal 1° maggio 2015 l’importo massimo erogabile sale a 1.328,76 euro dai 1.314,3 euro precedenti. L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Nel 2019, poi, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.221,44 euro (cd. importo soglia), l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra 1.221,44 e il massimale di 1.328,76 euro. Resta inteso che la Naspi diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Valori identici anche per la Dis-Coll, l’assegno contro la disoccupazione per i collaboratori iscritti presso la gestione separata dell’Inps che è stato stabilizzato anche nel 2019. Dal 2017 non c’è più l’indennità di mobilità ordinaria essendo stata abrogata dalla legge 92/2012. Per chi ne sta continuando a fruire si rammenta che la prestazione era agganciata al trattamento di integrazione salariale ordinaria per il primo anno (con la riduzione del 5,84%); per i periodi successivi viene pagato l’80% dell’importo lordo corrisposto nel primo anno (senza però la trattenuta del 5,84%).

 

Relativamente, poi, all’indennità di disoccupazione ordinaria agricola da liquidare con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2018, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per lo scorso anno (pari a euro 982,4 ed euro 1.180,76). Cresce poi da 586,82 a 592,97€ l’assegno per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili.

 

Solidarietà settore bancario

 

L’Inps aggiorna anche i massimali che regolano la corresponsione dell’assegno ordinario di solidarietà e dell’assegno emergenziale nel Fondo Credito (Dm 8348/2014). L’assegno ordinario, come noto, è una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto lavorativo pari al 60% della retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati entro un massimale suddiviso in tre fasce articolate in funzione della retribuzione lorda mensile del beneficiario (si veda tavola).

 

L’assegno emergenziale è, invece, una prestazione di sostegno al reddito che viene corrisposta alla cessazione del rapporto ai lavoratori in esubero, non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo Credito ad integrazione dell’Assegno Naspi sino al raggiungimento di un determinato livello di reddito. Più precisamente nel 2019 i lavoratori con retribuzioni tabellari annue sino a 41.621 euro possono godere di una integrazione sino all’80% dell’ultimo stipendio sino ad un massimo di 2.289 euro al mese; quelli con retribuzioni tabellari superiori al predetto importo e sino al 54.763 euro l’integrazione è pari al 70% entro un massimo di 2.738 euro al mese e per le fasce superiori l’integrazione è pari al 60% dell’ultimo stipendio entro un tetto di 3.833 euro al mese. L’assegno emergenziale dura 24 mesi.

 

Per quanto riguarda il Fondo di Credito Cooperativo (Dm 82761/2014) l’Inps ha aggiornato solo i parametri per la determinazione dell’assegno emergenziale – che risultano leggermente differenti rispetto a quelli garantiti dal Fondo credito – posto che l’assegno ordinario a carico del Fondo Credito è corrisposto negli importi previsti per le integrazioni salariali ordinarie.