mit-utilizzo-procedure-ordinarieUn approfondimento curato dal Dott. Luca Leccisotti analizza la Circolare del MIT dedicata all’utilizzo di procedure ordinarie ed evidenzia tutti i dubbi che ancora ne emergono.


La circolare del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti esordisce così:

“La presente circolare intende fornire alcuni chiarimenti in merito alla portata normativa delle disposizioni di cui all’art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il “Codice dei contratti pubblici”, che disciplinano le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie definite dall’art. 14 del medesimo decreto.”

Perfetto, andiamo a riprendere l’art. 50 del D.lgs. 36/2023:

le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14.

Quindi, dal tenore letterale della norma, e unicamente per la lett. d), per i lavori di importo pari o superiore al milione, vi è (è l’unica parte in cui la norma lo prevede espressamente) è fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie quali:

  • Art. 70. (Procedure di scelta e relativi presupposti)
  • Art. 71. (Procedura aperta)
  • Art. 72. (Procedura ristretta)
  • Art. 73. (Procedura competitiva con negoziazione)
  • Art. 74. (Dialogo competitivo)
  • Art. 75. (Partenariato per l’innovazione)
  • Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

Chiarimenti del MIT sull’utilizzo di procedure ordinarie: i dubbi restano

Siamo al punto, eccoci. Il dubbio ancestrale delle stazioni appaltanti era: per tutte le altre procedure dell’art. 50 lettere a), b), c) ed e) vige comunque l’obbligo dell’utilizzo delle procedure semplificate visto che non è menzionata, per iscritto, la possibilità di poter scegliere le procedure ordinarie?

Appunto, la circolare di chiarimento emessa dal MIT non chiarisce. Leggiamone un passaggio:

“omissis…Queste disposizioni costituiscono applicazione  del principio  del risultato  di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire  il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività. Tale principio  costituisce  peraltro  attuazione  nel settore dei contratti pubblici del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea. Al contempo, viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Omissis…”

Questo è chiaro, lo riporta “solo” alla lettera d) ultimo periodo.

La circolare, inoltre, chiude così:

In considerazione di quanto esposto, si ribadisce che le disposizioni contenute nell’articolo 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri  a prevedere  la possibilità per  le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 20 14/ 24 /UE.”

Servirebbe ora, un “chiarimento dei chiarimenti” con un quesito ben preciso:

L’applicazione delle procedure ordinarie è una facoltà solo consentita alla lett. d) o è applicabile a tutto l’art. 50?

A mio parere, le procedure ordinarie sono consentite solo per la lettera d) perché, se il legislatore avesse voluto poterle applicare per tutte le modalità, l’inciso “salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Librolo avrebbe inserito al termine del comma 1.

Se poi il MiT, con quella circolare, vuole consentire l’applicazione delle procedure ordinarie a tutto l’articolo 50, si assisterebbe ad una rivoluzione della gerarchia delle fonti: una circolare che modifica una norma legislativa.

A voi le conclusioni, buon lavoro.

 

 

 

 


Fonte: articolo di Luca Leccisotti (Dirigente amministrativo SSN ed esperto in Appalti)