cassazione-multe-vigili-urbani-fuori-servizioPer la Cassazione i vigili fuori servizio possono elevare contravvenzioni anche se accertate successivamente.


Una recente Sentenza della Cassazione, infatti, sostiene che le multe dei Vigili Urbani fuori servizio sono valide anche se accertate successivamente.

Un agente di Polizia di Frontiera, libero dal servizio ma in divisa, a bordo di autovettura civile, affiancava un’autovettura e contestava al conducente alcune violazioni di norme del codice della strada (più sorpassi in corrispondenza di curva o di dossi su tratti di strada segnalati da doppia striscia longitudinale continua) e a distanza di due giorni ha trasmesso l’accertamento delle infrazioni.

Cassazione: validità delle multe dei Vigili Urbani fuori servizio

Il soggetto sanzionato propone opposizione al Giudice di pace che nel rigettarla afferma che gli agenti di polizia, abilitati al servizio di polizia stradale, operano su tutto il territorio nazionale e debbono ritenersi sempre in servizio.

Sottoposto all’esame della Corte di Cassazione per diversi motivi, tutti rigettati, (20529/2020), i giudici, ricostruendo la vicenda rilevano quanto segue:

  • la mancata redazione immediata del verbale di contestazione doveva ritenersi giustificata, essendo plausibile che l’agente accertatore, in viaggio per raggiungere il proprio posto di lavoro, non disponesse dei moduli per redigere il verbale; -il tribunale ancora, condividendo la valutazione del giudice di pace, riconosceva che, al fine di contestare i fatti descritti nel verbale, occorreva la querela di falso, trattandosi di fatti che il pubblico ufficiale attestava essere avvenuti in sua presenza e, quindi, muniti di fede privilegiata;
  • in ordine alla temporalità della contestazione, la «Violazione contestata successivamente oralmente al trasgressore, in quanto libero dal servizio e con veicolo privato»,-l’avverbio “successivamente” non allude a una contestazione differita fatta con la postuma verbalizzazione, ma all’accertamento delle violazioni, già contestate oralmente. Al riguardo, infatti, si ritiene che fosse plausibile che  l’agente, in viaggio per raggiungere il posto di lavoro, non disponesse dei moduli per redigere il verbale — non sono perciò da riferire alla carenza della contestazione immediata, ma al differimento della verbalizzazione di una contestazione già avvenuta, in conformità alla menzione fatta nei due verbali;
  • nello stesso tempo nessuna violazione o limitazione al diritto di difesa è derivata dalla mancata immediata redazione del verbale della già avvenuta contestazione, verbale che è stato poi notificato all’interessata con l’espressa precisazione che la contestazione era avvenuta oralmente;
  • il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio, oramai consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale.

A questo link il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di Santo Fabiano