L’abuso d’ufficio non richiede la prova dell’accordo collusivo: ecco cosa stabilisce una recente Sentenza della Corte di Cassazione.
Il fatto contestato era che il Sindaco avesse nominato quali componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in violazione del Regolamento approvato dalla Giunta Comunale e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
La nomina infatti risultava disposta in assenza del prescritto parere preventivo della Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC) e nonostante la mancanza in capo ai nominati dei requisiti prescritti dal medesimo Regolamento.
Cassazione: per l’abuso d’ufficio non occorre la prova dell’accordo collusivo
Secondo la legge si ha il reato di abuso d’ufficio quando un pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, nell’esercizio delle sue funzioni produce un danno o un vantaggio patrimoniale che è in contrasto con le norme di legge. Il bene giuridico tutelato è il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, oltre alla trasparenza dell’azione amministrativa.
La condotta delineata dall’articolo 323 del codice penale consiste nel compimento di un’azione, inerente alla funzione o al servizio svolto, posta in essere in violazione di legge, oltre che nell’inosservanza di obblighi di astensione tipizzati dalla stessa fattispecie penale o da altre fonti normative.
Nel caso in esame alla materialità della violazione di legge si affianca la finalità di favorire, con il conferimento dell’incarico, soggetti gravitanti nella sfera politica del Sindaco, al di là dei requisiti da essi posseduti.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, nel reato di abuso d’ufficio, la prova del dolo intenzionale che qualifica la fattispecie non richiede l’accertamento dell’accordo collusivo con la persona che si intende favorire, ben potendo essere desunta anche da altri elementi quali, ad esempio, la macroscopica illegittimità dell’atto.
Il testo completo della Sentenza
A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it