cameraIl meccanismo rivalutativo che interessa le pensioni tra tre e sei volte il minimo inps, offerto dal decreto legge 65/2015 approvato dal Governo alla fine di maggio per rispondere alla sentenza n.70/2015 della Corte Costituzionale, non è chiaro. E pertanto non risulta possibile comprendere con precisione quanto dovrà essere corrisposto ai pensionati il prossimo 1° Agosto 2015. Lo mette nero su bianco l’Ufficio studi della Camera dei Deputati alla vigilia dell’esame parlamentare del provvedimento che, pena la sua decadenza, deve essere convertito entro il 20 Luglio. 

 

Secondo l’Ufficio Studi, come già avevamo rilevato nei giorni scorsi sulle pagine di questo giornale, risulta non chiara la base di partenza su cui applicare la rivalutazione dei trattamenti nel triennio 2014-2016.

 

La Questione. L’articolo 1 del decreto sostituisce il comma 25 e introduce il comma 25- bis nell’ambito dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, con cui era stato previsto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2012-2013, prevedendo, ferma restando la rivalutazione del 100 per cento per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, il riconoscimento della rivalutazione nelle seguenti misure: per gli anni 2012-2013, nella misura del:

 

  • 40 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da tre a quattro volte il trattamento minimo INPS;

 

  • 20 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da quattro a cinque volte il trattamento minimo INPS;

 

  • 10 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da cinque a sei volte il trattamento minimo INPS.

 

 

Per gli anni 2014 e 2015, nella misura del 20 per cento di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS; a decorrere dal 2016, nella misura del 50 per cento di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.

 

«Il meccanismo previsto per il triennio 2014-2016 – ricordano gli esperti della Camera – con riguardo alla rivalutazione prevista per il biennio 2012-2013 si intreccia però con il meccanismo di rivalutazione previsto per il medesimo triennio 2014-2016 dall’articolo 1, comma 483 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di specificare a decorrere da quale data (e, quindi, su quale importo previdenziale rivalutato), operi il meccanismo di rivalutazione automatica previsto, per gli anni 2014-2016, dal citato articolo 1, comma 483, della legge n.147 del 2013». Per farla breve: i trattamenti rivalutati ai sensi del decreto nel biennio 2012-2013 come dovranno essere rivalutati a partire dal 2014?

 

Nel mirino dell’Ufficio Studi della Camera finisce anche la disposizione che ha assimilato i vitalizi ad un tipo di trattamento previdenziale. Secondo l’Ufficio Studi tale innovazione è «implicitamente derogatoria e transitoria, circoscritta alla determinazione della rivalutazione dei soli anni 2012-2016: il computo dei vitalizi ai fini dell’applicazione del vigente meccanismo di rivalutazione dei trattamenti previdenziali (recata dall’articolo 34, comma 1, della legge n.448 del 1998) resta pertanto escluso: i vitalizi continuano a non concorrere alla determinazione dell’importo complessivo dei trattamenti previdenziali corrisposti a ciascun beneficiario (ossia dell’importo da prendere a riferimento ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di rivalutazione automatica)».