Calcolo TFR Dipendenti Pubblici, nel 2019 come funziona? Ecco alcune utili indicazioni per capirne di più.
Calcolo TFR Dipendenti Pubblici 2019. Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per dipendenti pubblici è una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.
L’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni. In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
Dal 1° maggio 2014 la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la soglia di 240mila euro.
Calcolo TFR Dipendenti Pubblici 2019
Il TFR corrisponde ad un accantonamento del 6,91% della retribuzione utile, da calcolarsi sul 100% delle stesse voci utili al TFS con l’aggiunta di altre individuate contrattualmente. L’importo così determinato, anno dopo anno, è rivalutato di una percentuale pari al 75% del tasso d’inflazione più 1,50% (ad esempio, per un tasso d’inflazione del 2%, la rivalutazione sarà pari al 3% =75% x 2% + 1,5%). Per tassi d’inflazione inferiori al 6%, la rivalutazione del TFR sarà sempre superiore all’inflazione stessa, producendo un aumento del potere d’acquisto degli accantonamenti. Con questa modalità, accantonamenti e rivalutazioni si capitalizzano anno dopo anno: il montante finale darà luogo alla prestazione lorda da assoggettare a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi cinque anni d’imposta.
Allo stato attuale il pagamento del TFR è corrisposto come segue (articolo 12, comma 7, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78):
- in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro;
- due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro e inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma sarà pagata dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima;
- in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.
dipendenti al termine del servizio
Invece, ai dipendenti che hanno terminano il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2014, il pagamento del TFR è corrisposto come segue (articolo 1, comma 484, legge 27 dicembre 2013, n. 147):
- in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo);
- tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.
Il diritto al TFR si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti dopo cinque anni dal momento in cui è sorto. Si può interrompere la prescrizione con idoneo atto interruttivo.
Il TFR è corrisposto d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione. Il modello TFR1 è compilato a cura dell’ente o amministrazione di appartenenza.
La somma spettante può essere percepita tramite accredito sul conto corrente bancario/postale o altra modalità di pagamento elettronico.