Ecco gli ultimi ed importanti chiarimenti arrivati dall’Agenzia delle Entrate, tramite una recente risposta ad interpello.
Buoni Pasto a dipendenti in Smart Working: ecco gli ultimi chiarimenti sull’argomento dell’Agenzia delle Entrate.
Di recente, ricordiamo, si è occupato dell’argomento anche il Dipartimento della Funzione Pubblica.
Nello specifico, aveva risposto ad un quesito riguardante la legittimità della corresponsione dei buoni pasto e del compenso forfettario per consumi energetici e telefonici in regime di lavoro agile.
Maggiori informazioni a questo link.
A questo link potete consultare un approfondimento della nostra redazione sullo Smart Working.
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Buoni Pasto in regime di Smart Working: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Adesso, invece, a fornire precisazioni è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta del 22 febbraio 2021, n. 123.
Il quesito in questione verte sull’obbligo oppure meno per il dirigente pubblico o per il datore di lavoro di operare ritenute sul valore dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti in smart working.
Il regime fiscale attuale si ispira alla volontà del legislatore di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità deldatore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l’orario di lavoro deve consumare il pasto (cfr. risoluzione 30 ottobre 2006, n. 118/E).
La riportata disposizione disciplina distinte ipotesi di somministrazione di vitto eprecisamente:
- la gestione, anche tramite terzi, di una mensa da parte del datore di lavoro;
- la prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (es., sotto forma di buoni pasto);
- la corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente:
«le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica…»
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Conclusioni
Ciò significa, in sintesi, che il datore di lavoro, nei confronti dei lavoratori in smart working, non è tenuto ad operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef sul valore dei buoni pasto.
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L’Agenzia ritiene dunque che per le prestazioni sostitutive del servizio di mensa si applica il regime di parziale imponibilita`, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalita` di svolgimento dell’attività lavorativa. Quindi, nel caso in cui il datore riconosca buoni pasto ai lavoratori agili, questi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Il testo della risposta ad interpello
A questo link il testo completo della risposta ad interpello.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it