Una recente Sentenza della Cassazione si è occupata di buoni pasto dei dipendenti pubblici rispondendo alla seguente domanda: spettano di diritto se il turno supera le sei ore?
La Corte di Cassazione ha espresso un principio che può essere utile come spunto per tutti i comparti della Pubblica Amministrazione.
Si tocca uno degli argomenti più “caldi” in assoluto: quello del diritto ai buoni pasto.
In materia anche il CCNL delle Funzioni Locali, ad esempio, ha stabilito alcune regole: qui è disponibile un approfondimento.
Scopriamo dunque quali sono state le conclusioni dei giudici della Cassazione.
Buoni pasto dipendenti pubblici: spettano se turno supera le sei ore?
Nel caso in esame la Cassazine ha esaminato il ricorso di un gruppo di dipendenti pubblici cui la Corte di appello territoriale aveva negato il diritto ai buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per ogni turno lavorativo superiore alle sei ore di durata nelle fasce orarie 07-14, 14-21 e 21-07 perché gli stessi non avevano mai chiesto il servizio mensa fuori dall’orario di lavoro, con interruzione del turno per la pausa pranzo e il prolungamento per un tempo di pari durata.
La Corte di Cassazione ha invece ricordato che già in altre occasioni aveva affermato che l’attribuzione del buono pasto è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa.
I giudici hanno pertanto confermato la giurisprudenza in vigore, facendo riferimento a una sentenza precedente:
“In tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale […] è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato“.
Questo diritto sussiste, pertanto, indipendentemente da una formale richiesta dei lavoratori di fruire del servizio mensa fuori dell’orario di lavoro.
Le modalità e la durata della pausa sono infine stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Il testo completo della Sentenza
Potete consultare qui di seguito il testo della Sentenza della Cassazione.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it