buoni-pasto-dipendenti-pubblici-lavoro-agileIn un recente parere dell’ARAN si fa chiarezza sull’erogazione dei buoni pasto per i dipendenti pubblici in regime di lavoro agile e in regime di lavoro da remoto.


L’ARAN, Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, interviene sull’argomento con il parere CFL204.

Si ricorda che in base a quanto stabilito negli ultimi rinnovi contrattuali gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che:

  • prestano attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane
  • o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali
  • oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti.

Ma questi buoni pasto valgono anche per i dipendenti in lavoro agile e da remoto?

Proprio a questo interrogativo specifico risponde l’ARAN.

Buoni pasto dipendenti pubblici: lavoro agile e lavoro da remoto

Secondo quanto riportato nel parere, l’Agenzia premette che:

  • in occasione della sessione negoziale 2019-2021, nei CCNL dei comparti Funzioni centrali, Sanità e Funzioni Locali è stata introdotta la regolamentazione del  “Lavoro a distanza” con la previsione di specifiche clausole relative al lavoro agile (ex L. n. 81/2017) e a quello da remoto;
  • come ribadito dal Dipartimento della Funzione con nota DFP-0047621-P-10/06/2022 “…le amministrazioni devono assumere le decisioni più opportune in relazione all’attivazione o meno dei buoni pasto sostitutivi, alle conseguenti modalità di erogazione degli stessi, nonché all’attivazione di adeguate misure volte a garantire la verifica di tutte le condizioni e dei presupposti che ne legittimano l’attribuzione ai lavoratori, nel rispetto del vigente quadro normativo e contrattuale“.

Pertanto, dato che la disciplina contrattuale definisce il “lavoro agile” come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata da ciascun Ente con proprio Regolamento ed accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, mentre il “lavoro da remoto” come una modalità di esecuzione con innanzitutto un vincolo di luogo e anche di tempo, si ritiene che solo nel caso di lavoro da remoto, comportando questo un vincolo di tempo e di luogo, sia riconoscibile il buono pasto.

Il testo completo del parere dell’ARAN

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it