bonus-mobilita-comuni-dipendentiL’Agenzia delle Entrate, all’interno di una recente risposta ad interpello, si occupa dei bonus mobilità erogati ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) da parte dei Comuni.


Si tratta del riconoscimento di agevolazioni accessorie allo stipendio proporzionate ai km percorsi con modalità di trasporto sostenibile a favore di dipendenti del comparto pubblico o privato.

Questi incentivi sono erogati a fronte dell’utilizzo di modalità di trasporto sostenibile quali:

  • muoversi a piedi
  • bicicletta
  • trasporto pubblico locale
  • car sharing
  • car pooling in sostituzione dell’auto privata.

Questa disposizione è stata introdotta dall’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), in tema di fringe benefit aziendali

Secondo il Tuir “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 [quindi più o meno sopra i 258,23 euro, ndr]; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.

Il caso in esame

Nel quesito esaminato dall’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su questa tipologia di bonus e se essa concorra a formare il reddito ai fini delle dichiarazioni annuali.

L’ente istante, infatti, in base a una convenzione stipulata con alcuni Comuni del territorio, si occupa della gestione e amministrazione del personale e vuole riconoscere ai dipendenti in servizio il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche nei limiti di 600 euro, in linea con quanto previsto dal decreto “Aiuti-bis” (articolo 12 del Dl n. 115/2022).

Il decreto ha alzato  fino a 600 euro – a differenza dei precedenti 258,23 euro – il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme per le utenze domestiche.

Uno dei Comuni aderenti alla convenzione ha inoltre sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione: si riconoscono buoni mobilità” a favore di cittadini lavoratori dipendenti con sede lavorativa nel territorio del Comune, che utilizzino la bicicletta per il percorso casa-lavoro.

Bonus mobilità Comuni per dipendenti pubblici e privati: non formano reddito

Secondo l’Agenzia delle Entrate il bonus mobilità in esame non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro, ma nella promozione da parte dell’amministrazione comunale di comportamenti virtuosi dei cittadini.

Si tratta pertanto di un incentivo chilometrico a favore di cittadini lavoratori, non qualificabile come fringe benefit aziendale, ma erogato nell’ambito delle politiche regionali e comunali volte a promuovere gli spostamenti sostenibili.

In base a questo ragionamento questo beneficio non rientra nel superamento dei limiti imposti dal Tuir in materia di fringe benefit aziendali e pertanto:

  • è pienamente fruibile
  • non concorre a formare reddito ai fini dichiarativi.

Il testo completo della risposta ad interpello

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it