L’Agenzia delle Entrate, all’interno di una recente risposta ad interpello, si occupa dei bonus mobilità erogati ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) da parte dei Comuni.
Si tratta del riconoscimento di agevolazioni accessorie allo stipendio proporzionate ai km percorsi con modalità di trasporto sostenibile a favore di dipendenti del comparto pubblico o privato.
Questi incentivi sono erogati a fronte dell’utilizzo di modalità di trasporto sostenibile quali:
- muoversi a piedi
- bicicletta
- trasporto pubblico locale
- car sharing
- car pooling in sostituzione dell’auto privata.
Questa disposizione è stata introdotta dall’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), in tema di fringe benefit aziendali.
Secondo il Tuir “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 [quindi più o meno sopra i 258,23 euro, ndr]; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
Il caso in esame
Nel quesito esaminato dall’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su questa tipologia di bonus e se essa concorra a formare il reddito ai fini delle dichiarazioni annuali.
L’ente istante, infatti, in base a una convenzione stipulata con alcuni Comuni del territorio, si occupa della gestione e amministrazione del personale e vuole riconoscere ai dipendenti in servizio il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche nei limiti di 600 euro, in linea con quanto previsto dal decreto “Aiuti-bis” (articolo 12 del Dl n. 115/2022).
Il decreto ha alzato fino a 600 euro – a differenza dei precedenti 258,23 euro – il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme per le utenze domestiche.
Uno dei Comuni aderenti alla convenzione ha inoltre sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione: si riconoscono ”buoni mobilità” a favore di cittadini lavoratori dipendenti con sede lavorativa nel territorio del Comune, che utilizzino la bicicletta per il percorso casa-lavoro.
Bonus mobilità Comuni per dipendenti pubblici e privati: non formano reddito
Secondo l’Agenzia delle Entrate il bonus mobilità in esame non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro, ma nella promozione da parte dell’amministrazione comunale di comportamenti virtuosi dei cittadini.
Si tratta pertanto di un incentivo chilometrico a favore di cittadini lavoratori, non qualificabile come fringe benefit aziendale, ma erogato nell’ambito delle politiche regionali e comunali volte a promuovere gli spostamenti sostenibili.
In base a questo ragionamento questo beneficio non rientra nel superamento dei limiti imposti dal Tuir in materia di fringe benefit aziendali e pertanto:
- è pienamente fruibile
- non concorre a formare reddito ai fini dichiarativi.
Il testo completo della risposta ad interpello
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
io lavoro a 13 km da casa, non ci sono mezzi pubblici di trasporto, non è possibile farli a piedi in quanto la strada è troppo stretta e pericolosissima e sono tutti in salita, andando dalla pianura all’alta montagna, né in bicicletta. Nessun altro abita dove abito io. Sono quindi costretta ad usare l’auto e da sola. Perché mai non deve esserci un bonus anche per quelli nella mia situazione? Noi viaggiamo forse gratis? (fermo restando che il mio Comune bonus non ne da, neppure buoni pasto, produttività ecc. quindi la mia è solo curiosità)