blocco-retribuzioni-assunzioni-ritardo-piano-performanceIn caso di piano della performance in ritardo sussiste il blocco alle retribuzioni di risultato e lo stop ad assunzioni e incarichi? Scopriamone di più in questo breve approfondimento.


Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha disciplinato il ciclo della performance per le amministrazioni pubbliche, che si articola in diverse fasi, consistenti:

  • nella definizione e nell’assegnazione degli obiettivi
  • nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse
  • nel monitoraggio costante e nell’attivazione di eventuali interventi correttivi
  • nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
  • e nell’utilizzo dei sistemi premianti.

Il ciclo si conclude con la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Si ricorda che con l’adozione del Piano, che deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno, si conclude il ciclo della programmazione.

Che cos’è il piano delle performance?

Il piano della performance è un documento di programmazione triennale che contiene indirizzi e obiettivi strategici ed operativi dell’ente, indicandone fasi, tempi ed indicatori utili alla misurazione e valutazione della “performance” dell’amministrazione.

Il piano viene adottato in coerenza con gli altri documenti di programmazione dell’ente (bilancio di previsione bilancio pluriennale, Relazione Previsionale e Programmatica, Piano esecutivo di gestione).

Il Piano della performance individua gli obiettivi di rilevanza strategica o trasversale su tutta la struttura, sui quali si concentra la valutazione dei dirigenti e più precisamente individua:

  • gli indirizzi e gli obiettivi strategici che guideranno l’azione dell’Amministrazione nei prossimi tre anni;
  • gli obiettivi operativi assegnati al personale dirigenziale nell’anno in corso;
  • i relativi indicatori che permetteranno la misurazione e la valutazione della performance ottenuta.

Il PIAO

Ricordiamo infine che col Decreto legge 80 del 9 giugno 2021, convertito nella Legge 113 del 6 agosto 2021, è stato introdotto il PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Si tratta, quindi, di un documento di programmazione unico, che unirà i piani della performance, del lavoro agile e dell’anticorruzione.

L’obiettivo del PIAO è quello di assicurare la qualità e la trasparenza dei servizi, per cittadini e imprese, procedendo alla semplificazione e alla reingegnerizzazione dei processi, anche in materia di diritto di accesso.

Blocco retribuzioni e assunzioni in caso di ritardo su piano performance?

Veniamo adesso al punto centrale dell’articolo: cosa accade in caso di ritardo nell’approvazione del piano della performance?

In primo luogo l’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009, prevede che, in caso di ritardo nell’adozione del Piano o della Relazione annuale sulla performance, le amministrazioni devono comunicare tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.

Vediamo quali sono le conseguenze in caso di questo ritardo o dell’eventuale omissione di comunicazione.

La prassi abbastanza diffusa di approvare, in un primo momento, solamente la parte finanziaria del Piano esecutivo di gestione, vale a dire l’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti/responsabili, e in un secondo momento, anche abbastanza lontano nel tempo, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance può comportare sanzioni anche molto pesanti.

In pratica una delle conseguenze più evidenti in tal senso, che si ripercuotono sull’ente pubblico in maniera trasversale, è quella che porta al blocco alle retribuzioni di risultato e lo stop ad assunzioni e incarichi.

Secondo la Corte dei Conti Veneto, con la deliberazione 73/2022:

“tale autonomo adempimento è funzionale ad un corretto esercizio della programmazione finanziaria dell’ente locale, intesa quindi come attività prodromica che deve essere improntata a criteri di economicità, efficienza, ed efficacia.”

Occorre ricordare, nello specifico, che a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 74/2017, l’art. 10, comma 5 del d.lgs. 150 del 2019  si prevede, da un lato, che:

in caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di  risultato  ai  dirigenti che risultano avere concorso alla mancata  adozione  del  Piano,  per omissione  o  inerzia  nell’adempimento   dei   propri   compiti

e, dall’altro, che:

 “nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione, l’erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell’organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano”.

La norma pone un divieto di erogazione dell’indennità di risultato in capo ai dirigenti che abbiano concorso alla mancata adozione del piano della performance o per omissione o per inerzia.

Questo ovviamente ha un effetto a cascata non solo sull’erogazione delle indennità, ma blocca anche i meccanismi contabili dell’ente che portano ad assunzioni e incarichi dirigenziali, per le stesse responsabilità contabili sopra citate.

Piano della Performance e Piano Esecutivo di Gestione

Second la Corte dei Conti, tuttavia, esistono casi in cui si puà fruire di una deroga: per gli enti locali, in sussistenza di adozione del PEG (Piano Esecutivo della Gestione) la norma offre un margine di maggiore flessibilità nelle ipotesi in cui, come espressamente previsto dalla legge, l’ente locale eserciti la propria gestione finanziaria nei termini di legge, in esercizio provvisorio.

In tale caso, la correlazione del Piano della performance alla approvazione del Piano esecutivo della gestione a sua volta subordinato e funzionale alla approvazione del bilancio di previsione, consente all’ente locale una parziale deroga, in via accidentale, al termine perentorio del 31 gennaio.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it